È entrato in vigore il 27 settembre scorso il decreto legislativo 135 del 5 agosto 2022, un provvedimento molto importante che detta le disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, introduce norme penali finalizzate a punire il commercio illegale di specie protette e regolamenta anche la vendita di animali da compagnia.
Il decreto recepisce le disposizioni del regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è finalizzato anche a prevenire e controllare le malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e a ridurre il rischio di focolai di zoonosi. A questo proposito specifica che rientrano nelle specie selvatiche ed esotiche quelle specie che non appartengono alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono arrivate per «l’intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo». All'allegato I individua inoltre le specie in cui rientrano gli animali da compagnia: cani, gatti, furetti, invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili (specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.
Tra i vari obblighi, il decreto di agosto stabilisce che «chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione deve inserire l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti». Gli animali devono inoltre essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
La disposizione riguarda tutti gli animali indicati nel decreto, sia quelli indicati come “da compagnia” sia le specie selvatiche ed esotiche. Fermo restando che l’articolo 3 stabilisce anche che «è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale».
A controllare che le disposizioni del decreto vengano rispettate pensano i servizi veterinari delle Asl e le altre autorità competenti ai controlli (dalle forze dell’ordine al Ministero a seconda della competenza). In caso di irregolarità di detenzione «anche con riferimento al benessere» o in assenza di codice identificativo e certificazione medico-veterinaria si rischia una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.