In Italia, oltre ai comuni cani, gatti, conigli e furetti, si possono accudire in casa anche tante altre specie di animali, tra le quali numerose specie di “esotici”. Le definizioni di animali domestici, d’affezione o da compagnia, per questa ragione, sono volutamente ampie e si adattano alle abitudini di vita che cambiano nel tempo.
Esistono però delle normative assai puntuali e severe che vietano espressamente la detenzione di migliaia di specie animali, in quanto protette o pericolose. Non si tratta di limiti alla custodia di animali in quanto esotici. La normativa italiana non fa alcuna distinzione in base alla provenienza: nei vari elenchi troviamo specie autoctone la cui detenzione non è legale (non si possono tenere in casa cinghiali, daini, per fare solo due esempi) e, al contrario, specie esotiche che possono essere regolarmente accudite in casa (pappagalli, iguane, camaleonti, pesci tropicali, ecc.).
Quindi, nella scelta dei compagni di vita “non abituali” è bene tenere conto, oltre che del loro benessere, anche di tutte le leggi che regolano la materia. Diversamente si rischiano sanzioni piuttosto pesanti.
Quali sono, in generale, gli animali da compagnia?
La categoria degli animali da compagnia (domestici, d’affezione) è in continuo divenire, influenzata dalle abitudini delle persone che cambiano. Infatti, rispetto ad un passato lontano, ne fanno parte numerosi animali che anni fa erano sconosciuti ai più.
Una prima definizione di questo crescente gruppo la troviamo nella Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 secondo la quale «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia».
Un’altra la possiamo rinvenire nel Dpcm del 28 febbraio 2003, secondo cui: «ai fini del presente accordo, si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».
Nel Regolamento (CE) N. 998/2003, poi, troviamo un elencazione esemplificativa di animali da compagnia, ovvero:
- cani
- gatti
- furetti
- invertebrati (escluse le api e i crostacei)
- pesci tropicali decorativi
- anfibi
- rettili
- uccelli
- roditori e conigli domestici
Quali animali sono considerati esotici?
Avvalendoci di una definizione che troviamo in alcune normative regionali (come quella del Piemonte), sono considerati animali esotici: «tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale».
La decisione di detenere questi animali non va presa alla leggera. Gli esperti (cfr. la sintesi di istruzioni dell’Asl di Vercelli) evidenziano che gli esotici hanno bisogno di attenzioni particolari in ordine a:
- l'ambiente in cui devono vivere, il quale deve presentare precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione;
- l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra;
Vanno inoltre considerati il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie e la scarsa, o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo (che rende difficile anche percepire eventuali disagi di questi esemplari).
Quali animali è vietato detenere in Italia?
Come accennato sopra, ci sono tantissimi animali la cui detenzione (in casa) è vietata. Tra questi molti sono animali esotici.
A livello internazionale, la normativa fondamentale in materia la si trova nella Convenzione di Washington del 1975 (nota con l’acronimo CITES). In Italia abbiamo poi la Legge n. 150 del 1992, voluta fortemente al fine di limitare la moda della detenzione inappropriata di animali selvatici e spesso pericolosi.
L’elencazione completa degli “animali vietati” per questa legge, infine, è demandata al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996, modificato con Dm del 26/4/2001. Non essendo possibile specificare ognuna delle specie la cui detenzione risulta vietata nel nostro Paese, perché sono svariate migliaia, se ne elencano alcune a titolo di esempio:
- canguri
- scimmie
- lupi, volpi, sciacalli, coyote
- panda
- orsi
- iene
- leoni, tigri, pantere
- cinghiali
- cervi, alci, daini, caprioli
- varani
- aquile
- cobra, mamba, vipere
- tassi
- tartarughe aliene.
La violazione del divieto di detenere questi animali costituisce una fattispecie di reato punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con un’ammenda che può arrivare sino a centocinquantamila euro. Le pene aumentano se la condotta illecita viene ripetuta più volte.
In conclusione, viste anche le pesanti possibili conseguenze, il consiglio che si può dare per il caso in cui si scelga di adottare un qualsiasi animale (che non sia un gatto o un cane, in relazione ai quali certamente non si pongono problemi), è quello di rivolgersi alle autorità competenti al fine di verificare se l'adozione sia lecita e di quali autorizzazioni vi sia, di volta in volta, necessità.