La normativa italiana tutela tutte le colonie feline, siano esse formalmente riconosciute o meno. Queste aggregazioni di gatti liberi non possono essere “smantellate” o spostate (se non in casi eccezionali). I gatti liberi, una volta sterilizzati devono essere reintrodotti nella colonia di appartenenza.
Le colonie feline sono dei gruppi composti da due o più gatti liberi che convivono nello stesso territorio. Questo spazio, che può essere un campo o anche un quartiere cittadino, diviene il loro territorio fisso di riferimento, il quale viene pattugliato e difeso da ingerenze di altri felini. Assai difficilmente, infatti, le colonie formate accolgono nuovi esemplari che non siano di provenienza interna.
Cosa dice la legge sulle colonie feline
La nostra normativa offre una forte tutela ai gatti liberi e alle colonie feline. In particolare, la legge 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) vieta a chiunque di «maltrattare i gatti che vivono in libertà». Da notare l’espressione «gatti che vivono in libertà». La legge non utilizza il termine randagio con riguardo ai gatti, che sono invece definiti liberi.
Il testo prosegue stabilendo che «i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo». Questa è una regola fondamentale, che differenzia il trattamento dei gatti da quello dei cani. Infatti, i cani trovati a vagare liberi e accalappiati, in seguito ai necessari controlli sanitari e alla microchippatura (ove mancante), se non reclamati dal pet mate entro un determinato lasso di tempo, rimangono in canile sino ad eventuale adozione, che purtroppo non sempre arriva. I gatti, invece, come visto, vengono sterilizzati e liberati nuovamente. Attenzione! Non in un luogo a caso, bensì devono essere reimmessi nel loro gruppo, nella loro colonia di appartenenza.
La legge stabilisce ancora che «i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza».
Anche la normativa locale, quasi sempre, prevede che siano effettuati dei censimenti delle colonie e, ove vi sia richiesta da parte di cittadini o associazioni, effettua il riconoscimento formale con affidamento della gestione di tali gruppi agli stessi richiedenti. Ciò, si badi bene, non significa che costoro ne divengano «proprietari». Infatti, la «proprietà» rimane in capo all’ente pubblico, che dovrà sostenere le spese necessarie per un corretto mantenimento (ad esempio, le spese di sterilizzazione).
Come spostare una colonia felina?
Le colonie feline non possono essere spostate se non per particolari esigenze di sicurezza (anche per i gatti) o in caso di pericolo igienico-sanitario. La legge nazionale non lo dice apertamente, ma questa regola può ricavarsi da numerose normative locali e dalle sentenze di tribunali ordinari ed amministrativi. Per fare alcuni esempi, le colonie possono essere spostate ove la presenza di un cantiere costituisca un pericolo per l’incolumità dei gatti o in ipotesi in cui la cattiva gestione delle stesse rappresenti un problema di salute per le persone che abitano nelle vicinanze. Ancora, talune normative locali non consentono a priori la presenza di colonie nei pressi di asili e scuole materne, di parchi ove vi sia la vicinanza di giochi per bambini; talvolta le ritengono non compatibili con ospedali e case di cura.
Infine, importante chiarire che i provvedimenti degli enti che dispongono uno spostamento devono essere adeguatamente motivati, pena la loro illegittimità. Il TAR del Lazio Latina, con la sentenza n. 117 del 2018 chiarisce che il Comune non può spostare la colonia felina precedentemente riconosciuta dalle autorità locali se il provvedimento non spiega qual è il pericolo temuto per la collettività che induce l'amministrazione a ricorrere a questo rimedio.