L’abitudine di andare in bici con il proprio cane al guinzaglio non solo è deleteria per la salute e il benessere dello stesso, ma è anche vietata dal Codice della Strada e da numerosi regolamenti comunali.
Nei casi più estremi, ove si sottoponga l’animale a eccessive fatiche, potrebbe configurarsi il reato di «detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».
In bici con il cane al guinzaglio: cosa dice la legge
Capita sovente di vedere per le strade o nei vialetti dei parchi cittadini persone che mentre passeggiano con la loro bicicletta (o persino si allenano ad andatura spedita), tengono il proprio cane al guinzaglio, trainandolo o facendosi trainare. Ebbene, questa condotta va evitata per diverse ragioni.
In primo luogo risulta illecita. Il Codice della Strada, infatti, stabilisce al comma terzo del suo articolo 182 che: «ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo». Come si può vedere, è previsto un espresso divieto di condurre animali. La sua violazione è punita con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 102 euro.
Lo stesso divieto è poi contenuto in numerosi regolamenti comunali che rafforzano la statuizione sopra vista. Per fare alcuni esempi:
- nel Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Firenze si legge che «è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento». In questo caso la sanzione può essere ancora più elevata perché va da 80 euro sino a 500 euro;
- nel Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana di Belluno è previsto il divieto di «condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale». In questo caso la sanzione amministrativa può andare da 300 euro a 750 euro;
- nel Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Verona è stabilito il divieto di «condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento». La sanzione prevista può andare da 25 a 500 euro.
In secondo luogo, la condotta oltre che illecita è dannosa per la salute dell’animale. Come spiegano gli esperti, la stessa obbliga il cane a una corsa e a dei movimenti innaturali, i quali possono causare svariate problematiche. Può risultare pericoloso anche lo stress a cui l’animale è sottoposto, con importanti rischi a livello respiratorio e cardiaco. Non si deve infine trascurare la possibilità di escoriazioni alle zampe.
Nei casi estremi in cui il povero animale sia sottoposto a fatiche eccessive o comunque patisca sofferenze di varia natura, si può ritenere integrato il reato di «detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura» di cui all’art. 727 del Codice Penale, punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Come portare il cane in bici
Esistono però delle soluzioni alternative per andare in bici con un cane nella piena legalità, riuscendo così a conciliare la voglia di uscire in bicicletta e quella di stare in compagnia del proprio animale. Tra queste vi sono dei piccoli rimorchi da agganciare alla parte posteriore della bici, dei trasportini in stoffa con due ruote alla base, oppure degli appositi cestini adatti ai cani di piccole dimensioni.