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16 Febbraio 2022
10:30

Sequestro di animali, cosa dice la legge?

Gli animali possono essere sequestrati? E che fine fanno una volta confiscati? La legge italiana prevede diverse tipologie di sequestro applicabili anche agli animali (anche se con qualche eccezione)

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
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Quando si sente parlare di “sequestro” si pensa immediatamente al provvedimento di un’autorità finalizzato a sottrarre un bene al suo proprietario o al suo possessore. Si pensa comunemente al sequestro di somme di denaro, di una refurtiva, di armi utilizzate per compiere un delitto. Il sequestro, però, può riguardare anche gli animali.

Il sequestro di un animale può dipendere da esigenze differenti, tra le quali, sicuramente, quella di garantire loro un maggior benessere (ma non soltanto, come si vedrà di seguito). Per comprendere meglio per quale motivo un animale possa rappresentare l’oggetto di un sequestro, è opportuno spiegare cosa si intenda quando si parla di questo istituto nel nostro ordinamento, andando ad analizzare le diverse forme che può assumere.

Nel nostro ordinamento, infatti, esistono numerose tipologie di sequestro applicabili anche agli animali (anche se con qualche eccezione).

Sequestro in sede civile

In ambito civilistico il codice di rito prevede due diversi tipi di sequestro, quello giudiziario e quello conservativo. Il primo può avere ad oggetto dei beni – mobili o immobili – o, ancora, documenti, libri, registri o, comunque, cose che possono servire nel giudizio come mezzi di prova o di informazione. Il secondo, quello conservativo, invece, è autorizzato dal giudice qualora il creditore lo richieda sulla base di un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Tale provvedimento consiste, sostanzialmente, nell’anticipazione del pignoramento. In proposito, spostando l’attenzione sugli animali, è bene ricordare che non tutti gli animali possono essere pignorati. Con una norma di recentissima introduzione (2015), infatti, il legislatore ha stabilito che “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” sono assolutamente impignorabili (vedi articolo 514 del Codice di procedura civile). Ciò significa che non potranno essere sottoposti a sequestro, col fine del pignoramento, i cani, i gatti, ma neppure i furetti e gli uccelli, i rettili, gli anfibi, e tutti quegli animali che vivono nelle nostre case; così come non potranno essere sequestrati a tal fine gli animali impiegati nella pet-therapy e nelle attività di riabilitazione.

Sequestro amministrativo

Il sequestro amministrativo è uno strumento di natura cautelare che ha la funzione di conservare i beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso. Essi, oltre ad essere oggetto di una eventuale futura confisca, possono anche rivelarsi utili ad accertare l’infrazione. Dunque, questo sequestro ha diverse funzioni: impedire al trasgressore di proseguire con la propria attività illecita, agevolare l’accertamento definitivo dello stesso illecito e conservare il bene, anche ai fini di una eventuale confisca definitiva. Il sequestro amministrativo di animali si pone sovente come mezzo a tutela degli animali, i quali vengono sequestrati dall’autorità pubblica – per fare solo alcuni esempi – poiché rinvenuti in stato di abbandono, di scarsa igiene, o in quanto costretti a vivere in condizioni non conformi alla loro natura.

Sequestro in sede penale

Nel codice di procedura penale sono previste tre tipologie di sequestro: il sequestro conservativo, il sequestro preventivo e quello probatorio.

Il sequestro conservativo ha la funzione essenziale di assicurare l’esecuzione di una eventuale futura sentenza di condanna. Viene disposto su richiesta del Pubblico Ministero, ad esempio, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento. O, ancora, su richiesta della parte civile qualora sussista una valida ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Diciamo che in questo caso il sequestro degli animali – ove consentito – avrebbe esclusivamente una funzione economica.

Il sequestro preventivo è invece una misura cautelare che può essere disposta, come stabilisce l’art. 321 del Codice di Procedura Penale, “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”.Questo tipo di sequestro può anche essere disposto sulle cose di cui è consentita la confisca. Gli animali possono ben essere sequestrati, con l’uso di questo strumento, sia quando il reato viene commesso per il loro tramite (per fare un esempio, si pensi al caso in cui sia commesso il reato di “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone”) sia quando rappresentano le vittime del reato. In questo caso lo strumento in discorso costituisce una fondamentale forma di tutela, in quanto gli animali vengono sottratti a chi li maltratta, per essere affidati – come vedremo di seguito – a più adeguati custodi.Il Codice di procedura penale, peraltro, stabilisce altresì che in caso di condanna per i reati di uccisione e di maltrattamento di animali, di impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate o in combattimenti, deve sempre essere disposta la confisca dell’animale (salvo che appartenga a persona estranea al reato). La confisca deve sempre disposta, stavolta ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2 del Codice penale, anche in caso di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Infine, il sequestro probatorio penale è un mezzo di ricerca della prova che ha la funzione di conservare immutate le caratteristiche della cosa oggetto di sequestro, al fine dell’accertamento dei fatti. Possono essere sottoposte a sequestro probatorio le cose pertinenti al reato e tutte quelle sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Solitamente questi beni finiscono in depositi, magazzini o nell’ufficio corpi di reato del Tribunale. È evidente come ad un animale non possa toccare la stessa sorte (ma lo si vedrà nel prossimo paragrafo).

Affidamento degli animali sequestrati

Essendo gli animali esseri senzienti e non semplici oggetti, hanno bisogno di costanti cure e attenzioni. Quindi, una volta sequestrati devono essere provvisoriamente affidati a privati o ad associazioni che ne assumano la custodia. Per la normativa vigente gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, “sono affidati ad associazioni o enti individuati dal Ministero della Salute con decreto di riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale e che le sanzioni ricavate dalle violazioni della Legge 189/2004 affluiscono in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, finalizzato alla ripartizione del fondo alle associazioni e agli enti affidatari”.

Va precisato che durante il procedimento penale dovrà essere lo Stato a farsi carico delle spese di custodia; dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, l'onere del mantenimento graverà sul Comune di riferimento. Può anche capitare – principalmente in casi di sequestro amministrativo ma, purtroppo, talvolta, anche di sequestro preventivo penale – che il cane venga affidato al suo precedente custode (presunto colpevole proprio del reato in suo danno).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16480/2020 ha chiarito che l’affidamento di animali sequestrati a soggetti privati rimane necessariamente provvisorio durante tutto il corso del procedimento penale. Questo affidamento può diventare permanente soltanto una volta che la responsabilità degli indagati sia diventata definitiva ed irrevocabile. Vale sempre, infatti, il principio di presunzione di innocenza degli imputati e non è lecito interrompere anticipatamente il legame tra animale e umano di riferimento (pur se imputato per un suo eventuale maltrattamento).

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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