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20 Settembre 2023
11:07

Se ti scappa il cane o il gatto nel giardino del vicino, puoi entrare per riprenderlo?

Se un gatto o un cane entra nel giardino del vicino, il pet mate non può entrare nella proprietà altrui senza prima aver avvisato il proprietario e senza averne ottenuto un previo consenso. Quest’ultimo, secondo la legge, potrebbe scegliere diverse alternative.

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A cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane scappa

Se un cane o un gatto scappa nel giardino del vicino, il suo umano può entrare a riprenderlo? La legge attribuisce al custode uno specifico diritto di accedere nel giardino del vicino (o, meglio, più in generale, nel fondo altrui) per riprendere l’animale che sia sfuggito al proprio controllo. Si tratta di un’eccezione rispetto alle regole generali a tutela della proprietà, non priva, evidentemente, di limiti ed condizioni.

Il pet mate, infatti, non può certo entrare nel giardino altrui senza prima aver avvisato il proprietario e senza averne ottenuto un previo consenso, anche perché quest’ultimo, come si vedrà, potrebbe scegliere delle diverse alternative.

In quali casi si può entrare nel giardino del vicino?

Per il nostro ordinamento il proprietario di un fondo può recintarlo (ad esempio con muri o reti) in qualunque tempo ed escludere così l’accesso dei terzi. Lo prevede l’articolo 841 del Codice civile. Questa regola generale subisce alcune specifiche eccezioni, tra cui proprio quella che qui ci interessa, che troviamo all’articolo 843 del medesimo codice, il quale al terzo comma recita: «il proprietario deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale».

Analizzando il testo possiamo subito vedere come il proprietario del giardino nel quale si è rifugiato il gatto non possa impedire al pet mate di recuperarlo. L’accesso finalizzato a riprendere l’animale, peraltro, non è riservato al proprietario. La norma parla genericamente di custodia e dunque il diritto spetta a chiunque si stesse occupando del felino al momento della sua fuga. Per fare un esempio: se il gatto si trovava affidato ad un amico del proprietario o, ancora, al cat-sitter, saranno questi a poter richiedere l’accesso al titolare del terreno. Altro aspetto importante da evidenziare è che – nonostante il diritto concesso – il custode dell’animale non può certo entrare arbitrariamente nel giardino altrui senza prima chiedere il consenso. Si deve ottenere l’autorizzazione temporanea del proprietario. Questi, infatti, sempre secondo la norma, potrebbe scegliere di impedirla e consegnare direttamente lui l’animale.

Dunque, ricapitolando: la legge attribuisce al custode di un gatto (e di qualsiasi altro animale) di recuperarlo da un fondo altrui. Il proprietario del terreno ha però la scelta tra il consentire l’accesso o vietarlo, consegnando lui l’animale.

Quali sono i rischi e le responsabilità

Prendere iniziative diverse dalle possibilità appena viste rappresenta un grosso rischio. Il giardino di un’abitazione, infatti, rappresenta una pertinenza della stessa e, di conseguenza del domicilio. Per i nostri Giudici chi si introduce furtivamente nel giardino altrui commette il reato di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del Codice penale. In particolare la norma punisce con la reclusione da uno a quattro anni «chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno».

Il pet mate deve prestare sempre grande attenzione alle scorribande del proprio animale. Infatti, nel caso in cui questo, rifugiandosi nel giardino altrui, dovesse causare dei danni, il primo sarebbe (quasi) sempre chiamato a risponderne. La norma che stabilisce questo principio assai chiaro è l’articolo 2052 del Codice civile. In particolare stabilisce che: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Come si può vedere, il fatto che l’animale fosse smarrito o fuggito non limita in alcun modo la responsabilità del pet mate.

* Per questo articolo, vista la necessità di differenziare i concetti giuridici di proprietà, responsabilità, detenzione, custodia e uso, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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