Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web – riportata da numerose testate giornalistiche – la notizia riguardante un professore universitario finito a processo a Firenze per il reato di stalking a causa del costante ed incessante abbaiare dei propri cani.
Come si è appreso da diverse fonti, questa persona è finita a processo con l’accusa di aver commesso il reato di stalking, ma anche per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, in quanto i suoi tre Labrador “abbaiavano continuamente, giorno e notte”. I vicini di casa, e in particolare la famiglia di un avvocato, pare le abbiano tentate tutte per limitare il rumore (cambiando i vetri delle finestre e utilizzando i tappi per le orecchie). Alla fine hanno dovuto acquistare una nuova casa per trovare un po’ di pace. Nel tempo anche i vicini hanno manifestato le loro rimostranze attraverso numerosi interventi delle forze dell’ordine.
Con questi presupposti ed elementi è dunque partito il processo penale a carico del professore. Ma quali sono le conseguenze a cui può andare incontro?
Se il cane abbaia è stalking?
Occorre innanzitutto precisare come il processo riguardante il caso concreto alla nostra attenzione si trovi ancora nella sua fase iniziale e non abbiamo, evidentemente, una sentenza, tantomeno di condanna. Non è quindi possibile parlare di effettiva commissione del reato di atti persecutori da parte del professore toscano.
Sarà il Tribunale, dunque, valutate tutte le prove in suo possesso, a decidere e solo così si avrà modo di commentare la pronuncia. Allo stato, dunque, si può solo affrontare la questione in via generale, in modo tecnico, evitando sia allarmismi che sottovalutazioni.
Nel nostro ordinamento il reato oggi comunemente definito stalking è regolato dall’art. 612 bis cp (“atti persecutori”). La norma prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Prosegue poi nello stabilire aggravanti e aspetti procedurali specifici a tutela delle vittime.
Orbene, parlando sempre in via generale, come ci si è ripromessi, nel caso di un abbaiare di più cani, continuo, incessante, durante il giorno e la notte, con un pet mate che consapevole del disturbo arrecato quotidianamente – e del fatto che stia rendendo difficile la vita di altre persone – si disinteressi completamente della faccenda non sarebbe peregrino ricondurre la condotta a delle molestie tali da costringere qualcuno ad alterare le proprie abitudini di vita. Si deve trattare, sia chiaro, di casi estremi, nei quali la molestia sia protratta nel tempo e davvero pesante. Diversamente sono altre le norme che trovano applicazione. Non resta che attendere con curiosità l’evolversi della giurisprudenza.
Cane che abbaia: di cosa si può essere accusati?
Il non impedire l’abbaiare costante dei propri cani (in particolare nelle ore del riposo) è una condotta omissiva che, più facilmente, può portare il pet mate ad essere condannato per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
Il Codice penale, infatti, all’articolo 659 stabilisce che: “chiunque (…) non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309”.
In questo caso è importante precisare come il reato si concretizzi nel caso in cui gli animali disturbino (o meglio: possano disturbare) le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone. Non si configura la fattispecie, invece, se il vicino danneggiato è soltanto uno. L'illecito in discorso può essere accertato direttamente dalle autorità anche in assenza di lamentele o denunce.
I versi degli animali, ancora, possono condurre a delle responsabilità del pet mate in sede civile. La norma di riferimento è l’articolo 844 (intitolato “Immissioni”), secondo cui: “il proprietario di un fondo non può impedire (…) i rumori (…) derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Il codice, come evidente, richiede da parte di tutti (pet mate e terzi) rispetto, un certo equilibrio e una minima tolleranza. Non impedisce tutti i rumori, ma solo quelli che superino una tollerabilità media.
Infine, i rumori prodotti dagli animali domestici (e più spesso dai cani), possono portare a delle sanzioni di natura amministrativa, ove previste da regolamenti comunali o ordinanze dei sindaci.