Il Consiglio di Stato ha sollecitato l'udienza di merito con la quale il TAR del Lazio dovrà esaminare il contenzioso fra l'associazione LAV e i Ministeri dell'Ambiente e della Salute in merito alla riproduzione in cattività di animali esotici prelevati in natura, come serpenti, camaleonti, ricci africani e tantissimi altri.
La questione riguarda due note-circolari emanate l'anno scorso, compresa quella con cui il Direttore Generale patrimonio naturalistico Oliviero Montanaro precisava che «il divieto di riproduzione degli animali esotici previsto dall’art. 3 del Decreto Legge. n. 135/2022, si applica solo a quelli prelevati dal proprio ambiente naturale ed introdotti sul territorio nazionale successivamente all’entrata in vigore del citato decreto».
Le note-circolari contestate dalla LAV non erano tuttavia state sospese dal TAR, ma con l'ordinanza del 1 febbraio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le posizioni dell'associazione «siano adeguatamente salvaguardabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R». Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso dal primo febbraio la nota del Ministero dell'Ambiente, rimandando la questione al Tribunale Amministrativo Regionale.
Attraverso le parole di Eleonora Panella, responsabile LAV animali esotici, l'associazione ha così commentato: «Siamo soddisfatti di questo primo stop e la legge in vigore non dà modo di essere aggirata da una semplice nota scritta da un Direttore Generale. L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sull’appello presentato da LAV decreta lo stop – fino all’udienza di merito – della possibilità di chi possiede animali esotici prelevati in natura di farli riprodurre».
L'articolo 3 del Decreto legislativo 135/2022 vieta infatti di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra questi e altre specie o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
Lo stesso articolo elenca gli ambiti in cui il divieto non trova applicazione e la LAV reputa illegittima l'interpretazione del Direzione Generale patrimonio naturalistico Montanaro sull'attuazione di tale divieto valevole solo per gli animali introdotti in Italia successivamente all'entrata in vigore delle legge.
«Il Ministro Pichetto Fratin, per non prolungare ulteriormente questa figuraccia, può cancellare la nota. Gli rinnoviamo inoltre la richiesta di emanazione senza ulteriori indugi della cosiddetta lista negativa sulle specie pericolose», ha concluso la LAV. In deroga alla legge sull'importazione e il commercio degli animali esotici, il Ministero aveva infatti pubblicato una lista delle specie che si possono ancora prelevare dal loro ambiente naturale, tutte legate al mondo dell'acquariofilia.
Deve ancora essere ancora promulgata, però, la cosiddetta "lista negativa" delle specie che non si possono detenere in nessun caso, sia se allevate che provenienti dall’ambiente naturale, in quanto considerate pericolose per la salute e l'incolumità pubblica.