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22 Marzo 2023
10:30

Rimuovere i nidi di rondine è reato?

Rondini, rondoni e balestrucci sono specie tutelate dalla normativa italiana ed europea. Pertanto, rimuovere i loro nidi costituisce reato, tranne in rari casi.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
rondini

La normativa europea e quella italiana tutelano le rondini, i rondoni e i balestrucci. La rimozione dei loro nidi può integrare diversi illeciti. Nei casi di ferimento o uccisione di esemplari adulti ma anche di nidiacei sono integrati i delitti di maltrattamento o uccisione di animali puniti con la reclusione o con pene pecuniarie molto importanti (che possono arrivare sino a 30.000 euro).

Le leggi che tutelano rondini, rondoni e balestrucci

Con l’arrivo della primavera rientrano dalle loro lunghe migrazioni numerose specie di uccelli. Simbolica è, come noto, la annuale ricomparsa delle rondini (specie Hirundo rustica), dei rondoni (Apus apus) e dei balestrucci (Delichon urbicum). Animali dalla vita e dalle capacità incredibili che ogni anno, nei mesi invernali dell’emisfero settentrionale, attraversano il Mar Mediterraeo per raggiungere l’Africa, in territori anche al di là del deserto sahariano; animali insettivori che ricoprono un ruolo fondamentale per gli equilibri dei nostri ecosistemi. Purtroppo, soprattutto a causa dell’indiscriminato utilizzo di pesticidi in agricoltura, dei cambiamenti climatici e anche delle singole condotte umane – di cui si dirà – avvistarli, sia nelle campagne che nelle nostre città, sta diventando sempre più difficile, tanto che le statistiche, a livello europeo, parlano di una riduzione di quasi la metà del numero dei loro esemplari. Per tale ragione è ancor più importante ricordare come si tratti di specie protette sia dalla normativa europea che da quella nazionale.

In particolare sono tutelate:

  • Dalla Convezione di Berna “per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa” del 1979, recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto1981;
  • Dalla Direttiva dell’Unione Europea 2009/147/CE del 30 novembre 2009, entrata in vigore il 15 febbraio 2010 che ha abrogato e sostituito (con un testo sostanzialmente identico) la precedente Direttiva n. 79/409/CEE approvata il 2 aprile 1979 dalla Commissione europea al fine di promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici, delle loro uova e degli habitat nel territorio europeo. Quest’ultima era stata recepita nel nostro Paese attraverso la Legge n. 157 del 1992, che al suo articolo terzo stabilisce in maniera assai chiara come sia “vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati”. La violazione di dette normative è punita con sanzioni penali e amministrative.
  • Dalle norme del codice penale, del codice civile e da numerosi regolamenti comunali, a seconda della condotta posta in essere in concreto.

Rimozione dei nidi di rondine: cosa dice la legge

Fatta questa panoramica generale sulla normativa a tutela delle specie in discorso, occorre dire che tra i comportamenti che rischiano di mettere ancor più a rischio la loro sopravvivenza vi è senza dubbio quello della rimozione arbitraria, sconsiderata ed indiscriminata dei loro nidi (utilizzati anche per più anni al ritorno dalle migrazioni), costruiti abitualmente sotto tettoie, spioventi, terrazzi e cornicioni dei palazzi e delle abitazioni.

Ebbene, questa condotta può risultare illecita a vario titolo. Può risultare illecita persino la sola distruzione materiale dei nidi. La sanzione in questo caso è essenzialmente amministrativa e pecuniaria (con somme che comunque possono arrivare a diverse migliaia di euro).

Ben più gravi conseguenze sono invece previste nel caso in cui la distruzione sopra detta determini il ferimento o l’uccisione di esemplari adulti o anche di nidiacei. In tali ipotesi, infatti, si configurano i delitti di maltrattamento o uccisione di animali previsti rispettivamente dagli articolo 544 ter e 544 bis del Codice penale. Gli autori di queste condotte possono essere puniti o con la reclusione o mediante pesanti sanzioni pecuniarie (che possono arrivare, come nel caso del maltrattamento, sino a 30.000 euro).

Infine, oramai numerosi regolamenti e direttive comunali prevedono uno specifico divieto di rimozione dei nidi.

Per fare un esempio concreto, il Comune di Belluno, con propria ordinanza del marzo 2019, ha ordinato «il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini in tutto il territorio comunale» e disposto a tal fine, tra le altre cose, «l’obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. Questo include l’obbligo di non disturbare, danneggiare e abbattere i nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione delle specie sopra riportate. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno), in quanto rondine e balestruccio possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito».

Quando si possono rimuovere i nidi di rondine?

La tutela di questi animali può e deve essere garantita tenendo anche conto degli interessi dei singoli cittadini. Ad esempio, in ipotesi di rischio igienico sanitario o nel caso in cui si debbano effettuare degli interventi edili, con l’autorizzazione delle autorità competenti, sarà ben possibile procedere alla rimozione (controllata) dei nidi. Sul punto – per chiudere con un esempio concreto – la citata ordinanza del Comune di Belluno stabilisce una deroga al divieto di rimozione «in caso di esecuzione di interventi edilizi esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 1 settembre e il 20 febbraio di ogni anno». Per tale evenienza ordina che:

“Si abbia cura di lasciare siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei;

Negli interventi edilizi vengano adottati possibilmente accorgimenti tecnici tali da non ostacolare la costruzione di nidi (lasciare cavità di tegole/coppi in prima fila; utilizzare intonaci rugosi; …);

Non vengano depositati materiali o macchinari a distanza minore di metri 2 sia sotto che accanto al nido occupato, che possano costituire un appoggio per predatori naturali”.

La medesima ordinanza stabilisce infine che “in caso di violazioni delle presenti disposizioni verranno irrogate sanzioni da Euro 25,00 a Euro 500,00; inoltre, in caso di danneggiamento o distruzione di nidi sarà ordinata la realizzazione di nidi artificiali in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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