Quando si vive con animali ai piani alti di un condominio, è fondamentale garantire la loro sicurezza. Le reti di protezione da balcone sono tra gli strumenti più utili per questo scopo, ma non sempre la loro presenza risulta gradita agli altri condomini. Per questo molte persone si chiedono se, per poterle utilizzare, occorra l'autorizzazione preventiva dell'assemblea condominiale. La risposta è negativa: se il regolamento condominiale avente natura contrattuale non prevede specifici divieti in tal senso, infatti, è ben possibile utilizzare le reti senza dover chiedere alcun permesso.
Balcone in uno stabile condominiale: a chi appartiene?
Per poter rispondere alla domanda inerente l'utilizzo delle reti di protezione per balconi, occorre chiarire preliminarmente a chi questi appartengano. In proposito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni che "i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole" (cfr. tra le altre, la sentenza della Cassazione civile n. 6624 del 2012 e la sentenza del medesimo Supremo Collegio n. 10209 del 2015).
Ne discende che il proprietario dell'appartamento può disporre liberamente dei balconi aggettanti presenti nello stesso, ovvero di quelle parti che sporgono rispetto alla facciata dell'edificio. Gli unici limiti si pongono:
- con riguardo ai menzionati rivestimenti o elementi decorativi che rientrano nel prospetto esterno dell'edificio;
- con riferimento ad opere che incidano sulla stabilità della struttura;
- se dettati espressamente dai regolamenti condominiali aventi natura contrattuale, ovvero quelli adottati all'unanimità.
Questi sono gli unici regolamenti che possono incidere sull'utilizzo delle parti di proprietà esclusiva.
Rete per gatti in condominio: cosa dice la legge?
Le reti di protezione per gatti (e, in generale, per animali e bambini), che creano una barriera attorno a tutto il balcone aggettante, sono degli strumenti molto utili per evitare pericoli di caduta. Sebbene nessuna legge tratti specificamente l'argomento, dall'analisi della giurisprudenza è possibile dedurre il generalizzato diritto di un loro utilizzo, senza necessità di domandare alcun previo consenso all'assemblea condominiale.
Infatti, come detto, il balcone aggettante rappresenta la prosecuzione dell'appartamento e quindi fa parte della proprietà esclusiva del condomino, non sottoposta alle decisioni dell'assemblea. Inoltre, numerose sentenze di merito e di legittimità hanno stabilito come sia sempre lecito e consentito il mutamento estetico "che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità".
In altre parole, il condomino – in assenza di regolamenti condominiali aventi natura contrattuale che lo vietino espressamente – può decidere di collocare sul proprio balcone delle reti anticaduta, senza dover ottenere alcuna autorizzazione dell'assemblea. Può collocarle senza chiedere alcun permesso. Questi strumenti devono però avere un'estetica tale da non arrecare eccessivo pregiudizio al decoro dello stabile. Il consiglio, quindi, è quello di sceglierle sobrie e adeguate alla tipologia di struttura nella quale vengono inserite.