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9 Agosto 2023
11:48

Quali sono i diritti e i doveri di chi vive con animali domestici

Vivere con un cane o un gatto ha numerosi benefici, ma non bisogna dimenticare che comporta anche importanti responsabilità. Vediamo allora quali sono i diritti e i doveri di chi convive con animali domestici.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane

Quali sono i diritti e i doveri di chi vive con animali domestici? Vivere con un cane o un gatto è bellissimo, ma bisogna sempre tenere a mente che oltre ai benefici e ai diritti che la legge garantisce ai pet mate, ci sono delle importanti responsabilità. Sono ormai decine di milioni gli italiani che hanno scoperto e sperimentato il piacere di convivere con (almeno) un animale domestico, basti pensare che oggigiorno nelle case del nostro Paese abitano oltre sessanta milioni di animali; quindi, più di uno per abitante. Consolidati studi scientifici hanno dimostrato che anche il solo contatto con questi amici non umani calma l’ansia e allevia la depressione, migliora l’umore e la salute cardiovascolare. La vita trascorsa assieme a un animale domestico è più attiva e migliori sono anche le relazioni sociali.

L’adozione di un animale rappresenta l’assunzione di un impegno importante verso di lui ed anche verso terzi. A seguire vedremo quali sono le principali tutele che la normativa vigente riserva agli animali domestici (e non) e quali le possibili responsabilità dei loro custodi.

I diritti degli animali domestici

Quando si parla di “diritti degli animali domestici” si sta, in verità, utilizzando un’espressione atecnica. Infatti, nel nostro ordinamento gli animali non sono soggetti di diritto; non possono, in altre parole, vantare direttamente dei diritti. Si pensi, per fare solo un esempio concreto, che dal nostro diritto civile sono considerati come semplici oggetti, alla stregua di un tavolo, una sedia, un cellulare, ecc.).

Ciò precisato, va anche detto che negli ultimi trent’anni la normativa in materia ha fatto enormi passi avanti, migliorando di molto la condizione degli animali d’affezione. Innanzitutto, il loro proprietario* non può più disporne a piacimento, come poteva tranquillamente fare in passato. L’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 stabilisce che:

chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

  1. Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  2. Assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
  3. Consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
  4. Prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  5. Garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  6. Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Attualmente, la persona che dovesse uccidere il proprio animale andrebbe incontro, al pari di tutti gli altri, ad una condanna per aver commesso il delitto di uccisione di animale. Prima del 2004, se lo avesse ucciso con un colpo secco, non avrebbe risposto in alcun modo. L’uccisione di un animale non era infatti prevista quale fattispecie autonoma di reato, ma solo come aggravante di quella (molto lieve) di maltrattamento.

Quando ci chiediamo quali sono i reati contro gli animali, dobbiamo tenere presente che oggi sono numerose le norme che, pur indirettamente, tutelano i nostri amici non umani.

In particolare:

  • L’articolo 544 bis del Codice penale dal titolo “Uccisione di animali” prevede che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni».
  • L’articolo 544 ter del Codice penale punisce con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche».
  • L’articolo 727, comma 2, del Codice penale punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chi detiene animali in «condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».
  • L’articolo 727, comma 1, del Codice penale punisce con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro tutti coloro che abbandonano animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

Ancora, commettono gravi illeciti penali coloro che organizzano o promuovono spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, così come chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

Gli animali domestici sono poi maggiormente tutelati in situazioni particolari come possono essere un pignoramento o una separazione tra coniugi o conviventi. Per il nostro Codice di procedura civile, infatti, non possono più essere pignorati. In caso di separazione, sebbene non vi sia una legge che lo preveda, i Giudici hanno iniziato a considerare come primario il benessere del cane, mettendo in secondo piano la proprietà formale.

Insomma, tanti esempi di una normativa in evoluzione che segue la sempre più forte sensibilità sociale verso i nostri amici animali.

I doveri di chi vive con animali domestici

Se sono certamente aumentati i diritti dei pet mate e le tutele per gli animali domestici (e non), come accennato, esistono anche importanti responsabilità per chi decide di accudire uno o più di uno di questi.

In primo luogo si devono trattare le diffusissime responsabilità per danni a terzi. Il nostro Codice civile all’articolo 2052 “Danno cagionato da animali” prevede che: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

Una responsabilità (detta oggettiva) molto difficile da escludersi. Il proprietario/custode* può liberarsi soltanto dimostrando che l’evento dannoso si è verificato per un fatto esterno imprevedibile ed inevitabile (il fortuito). Come si può notare dal testo, inoltre, il proprietario/detentore* non è scusato neppure se l’animale dovesse causare il danno quando è smarrito o fuggito. Se l’animale, poi, provoca lesioni a una persona o, nei casi più gravi, la uccide, il suo detentore ne risponderà anche in sede penale per i reati di lesioni personali colpose o per omicidio colposo.

Nella convivenza quotidiana il pet mate deve anche evitare che il proprio animale domestico arrechi eccessivi disturbi a coloro che abitano nelle vicinanze. Solitamente questo problema si pone con i cani, perché il loro abbaiare, se continuo e ripetuto nel tempo, può davvero superare la soglia della normale tollerabilità. In questi casi il proprietario/detentore* può essere chiamato a risarcire il danno causato, ma anche andare incontro ad ulteriori conseguenze in sede penale. Infatti, l’articolo 659 del Codice penale prevede che «chiunque, (…) suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

I pet mate, tra le altre cose, devono far sì che i propri animali non sporchino con le loro deiezioni. Anche in questo caso, oltre alle sanzioni amministrative di volta in volta stabilite dagli enti locali competenti, ci possono essere conseguenze sia in sede civile (risarcimento danni) che penale. I nostri giudici riconducono il non raccogliere le feci dei propri animali (e l’omettere di lavare l’urina, se questa ha sporcato un bene altrui) al reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, regolato dall’articolo 639 del Codice penale. Detta norma così recita: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro».

Ci sono ancora, per citarne altre, le norme che dettano regole sulla passeggiata con i propri cani e quelle che stabiliscono quando gli animali domestici possono o non possono entrare in determinati luoghi. Una miriade di leggi, regolamenti, ordinanze che cercano di limitare i problemi della convivenza tra chi accudisce un animale e tutti gli altri, siano questi pet mate o meno. In realtà, tutte queste regole risulterebbero addirittura superflue se si utilizzasse un minimo di buon senso e se si agisse nel rispetto verso il prossimo (in un senso e nell’altro, ovviamente).

* Per questo articolo, trattandosi di aspetti tecnici inerenti la proprietà, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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