La normativa italiana non consente di detenere in casa tutte le specie di animali. Molti, dunque, non possono e non potranno mai entrare a far parte della categoria degli animali domestici. Per questa ragione non si vedranno i vicini passeggiare in compagnia di tigri e leoni o tenere nel proprio giardino delle scimmie.
La normativa che nel nostro Paese vieta ladetenzione di animali in quanto protetti o perché pericolosi è davvero composita.
Trova innanzitutto applicazione la Convenzione di Washinton del 1975 «Sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione» (nota con l’acronimo CITES). Si tratta di una convenzione internazionale che ha come scopo quello di regolare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione.
La CITES è stata recepita anche a livello comunitario dal regolamento (CEE) n. 3626/82, poi modificato dal Reg. (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, a sua volta modificato dal Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 e dal Reg. (CE) N 865/2006 .
Tra le norme che regolamentano la materia è fondamentale la Legge n. 150 del 1992, voluta fortemente al fine di limitare la moda della detenzione inappropriata di animali selvatici e spesso pericolosi. L’elencazione completa degli “animali vietati” secondo questa legge è demandata al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996, modificato con Dm del 26/4/2001.
Quali sono gli animali la cui detenzione è vietata?
In questo articolo non è possibile indicare tutte le specie di animali la cui detenzione risulta vietata perché si tratta di diverse migliaia. Per fare solo qualche esempio, però, si possono richiamare:
- canguri
- scimmie
- lupi, volpi, sciacalli, coyote
- panda
- orsi
- iene
- leoni, tigri, pantere
- cinghiali
- cervi, alci, daini, caprioli
- varani
- aquile
- cobra, mamba, colarallo, vipere
- tassi
- tartarughe aliene.
Quali sono le sanzioni previste per la violazione del divieto?
La violazione del divieto di detenere animali pericolosi o protetti costituisce reato, punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con un’ammenda che può arrivare sino a centocinquantamila euro. Pene ancora più severe sono previste per il caso di recidiva.
Gli animali detenuti illecitamente, infine, devono essere confiscati per poi essere ricoverati in appositi centri di accoglienza.
Quali animali si possono tenere in casa?
Se sono migliaia gli animali la cui detenzione privata è vietata, ne rimangono – per esclusione – tantissimi altri che invece possono diventare dei teneri compagni di vita degli italiani. Questi sono chiamati animali domestici o da compagnia.
Una definizione della categoria ce la fornisce innanzitutto la Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 secondo la quale «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia».
Un’altra è presente nel Dpcm del 28 febbraio 2003 il quale stabilisce che: «ai fini del presente accordo, si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet‐therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».
Nel Regolamento (CE) N. 998/2003 troviamo anche un elencazione esemplificativa di animali da compagnia, ovvero:
- cani
- gatti
- furetti
- invertebrati (escluse le api e i crostacei)
- pesci tropicali decorativi
- anfibi
- rettili.
- uccelli
- roditori e conigli domestici.