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12 Luglio 2023
10:30

Prelevare animali dai parchi pubblici è legale?

Il prelievo non autorizzato di un qualsiasi animale da un giardino o parco pubblico rappresenta un atto illecito oltre che assai pericoloso. Vediamo quali sono le conseguenze per chi trasgredisce.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
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Il prelievo non autorizzato di un qualsiasi animale da un giardino o parco pubblico o protetto costituisce un atto gravemente illecito oltre che assai pericoloso. Questo, come vedremo, a prescindere dal fatto che il medesimo animale sia qualificato come domestico, esotico o selvatico. Ovviamente, a seconda della specie sottratta e detenuta, o persino rivenduta, vi sono conseguenze più o meno gravi, anche perché differente è la normativa di riferimento. Esistono, infatti, oltre alla tutela penale generale, tutta una serie di regole molto severe a difesa della fauna e dell’ambiente in senso lato.

Purtroppo, la sottrazione di animali dai parchi è un fenomeno frequente. Viene attuata con modalità diverse e anche per ragioni varie. Ci può essere la persona che vuole tanto avere in casa un determinato animale come uno scoiattolo, una tartaruga, un’anatra…; quella che si diverte a dargli la caccia per catturalo, vivo o morto; o anche quella che lo preleva per poi trarne un profitto rivendendolo. Vedremo quali sono le regole e le conseguenze di tali azioni, ma è importante soprattutto far comprendere come le stesse possano avere un impatto devastante a livello ambientale, con stravolgimenti di interi ecosistemi.

Le norme sul prelievo di animali dai parchi pubblici

La sottrazione di animali dai giardini o parchi pubblici o naturalistici è sempre e comunque un atto illecito (che può avere conseguenze di vario genere). In primo luogo, infatti, si sta commettendo un vero e proprio furto. Si sta cioè sottraendo e ci si sta appropriando di un bene che appartiene ad altri, dato che per la legge l'animale è ancora considerato un bene. Nei casi di cui trattiamo, poi, se l’animale prelevato illecitamente, cioè senza autorizzazioni specifiche o licenze di caccia, è selvatico o protetto si configurano delle fattispecie ancora più gravi.

Il Codice penale, infatti, all’articolo 727 bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con sanzioni rilevanti chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Ciò salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma appena vista va altresì coordinata con quella che punisce il cosiddetto "furto venatorio", ovvero la sottrazione di beni che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato. In proposito la Cassazione (Cass. Civ. sentenza n. 20221 del 2022) ha recentemente avuto modo di chiarire come questo reato si configuri soltanto a carico di chi non è munito di licenza di caccia. Ove la licenza vi sia, invece, troveranno applicazione le regole previste dalla legge n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. A queste conseguenze in campo penale devono poi aggiungersi quelle di natura civilistica, ovvero l’obbligo di risarcire il danno cagionato, e spesso si tratta di cifre davvero importanti.

Quanto detto è riferito al solo fatto di aver prelevato un animale. Ulteriori conseguenze derivano infatti dalle possibili condotte successive. Se, ad esempio, l’animale viene rubato per poi essere rivenduto si configura il più grave reato di ricettazione. In taluni casi anche la sola detenzione domestica può essere punita assai severamente (e lo vedremo a breve). Pensiamo al caso di detenzione di esemplari vivi di rettili e mammiferi vietata con la legge 150 del 1992. Questa legge recepisce anche per l’Italia la Convenzione di Washinton del 1975 “Sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione” (nota con l’acronimo CITES), la quale si pone come fondamentale obiettivo quello di regolare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione.

Le sanzioni per il prelievo di animali dai parchi pubblici

Abbiamo citato le norme più rilevanti che intervengono in caso di sottrazione di animali dai parchi pubblici. Ma quali sono le effettive conseguenze in termini sanzionatori? Nel caso di prelievo di un animale domestico non protetto, troverà applicazione la disciplina generale del furto (art. 624 del Codice penale) per cui: «chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516».

Già ben più gravi sono le pene previste per la ricettazione. Sempre il Codice penale, al suo articolo 648 stabilisce: «chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (in questo caso gli animali illecitamente sottratti), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329».

Vi è poi il reato di “prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” di cui al menzionato articolo 727 bis del Codice penale in base al quale: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Abbiamo detto che, a seconda delle situazioni, potrebbe configurarsi il reato ulteriore di furto venatorio, ovvero un furto aggravato punito con la reclusione da due a sei anni. Infine, molto pesanti sono anche le sanzioni previste per la menzionata detenzione illecita di animali pericolosi o protetti. Nello specifico, la violazione è punita con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 15.000 a euro 300.000. L’importanza di queste pene conferma quanto sia sentita dal legislatore la problematica.

Perché non prelevare animali dai parchi pubblici

Dopo aver affrontato l’illiceità della condotta di sottrarre gli animali da giardini o parchi pubblici, e delle gravi conseguenze che ne possono derivare sia in termini di libertà personale che sul piano economico, pare evidente come la normativa in materia si preoccupi principalmente di evitare dei seri danni all’ambiente e agli ecosistemi. Come visto, infatti, le sanzioni cambiano di molto a seconda che venga sottratto un animale domestico autoctono rispetto ad un selvatico magari esotico e pericoloso.

Questo perché anche l’eventuale errata gestione di animali di specie “aliene” apparentemente innocui come possono essere, per fare solo due esempi, delle piccole tartarughe o degli scoiattoli, può provocare (e già ha provocato) enormi stravolgimenti alla flora e alla fauna locali. Basti pensare a come la Tartaruga palustre americana (Trachemys Scripta) stia prendendo sempre più spazio alla tartaruga autoctona.

Di questo – prima ancora delle leggi di divieto – è necessario prendere coscienza e consapevolezza. Anche perché molto spesso la devastazione di cui si è detto è causata proprio da comportamenti compiuti nella totale ingenuità. Ad esempio: mi stanco della tartarughina presa al parco e la libero in campagna. Si tratta di comportamenti che talvolta vengono posti in essere con totale ingenuità, ma che possono causare danni molto gravi.

Oltretutto, nella gran parte dei casi si parla di animali la cui gestione domestica si rivelerebbe assai complicata. Questi hanno carattere e abitudini che non si prestano alla cattività di un appartamento. Hanno esigenze particolari in termini spazi, temperature e alimentazione. Strapparli a un ambiente in cui si sono già adattati significa farli soffrire, maltrattarli e portarli ad avere problematiche sia fisiche che psichiche.

Occorre dunque informarsi e prestare la massima attenzione, anche perché le alternative a questi atti imprudenti e vietati ci sono. Se si cerca una compagnia domestica è bene trovarla in animali d’affezione come cani e gatti (già abituati da millenni e dunque predisposti alla convivenza con noi). 

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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