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24 Maggio 2023
10:30

Possono vietarmi di tenere cani in condominio?

In Italia, sebbene a molti possa sembrare strano o persino assurdo, è ancora possibile vietare la detenzione di cani (e altri animali domestici) in condominio. Vediamo cosa dice la legge in proposito.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane divano

In Italia, sebbene a molti possa sembrare strano o persino assurdo, è ancora possibile vietare la detenzione di cani (e altri animali domestici) in condominio.

In verità, come avremo modo di vedere nei prossimi paragrafi, il legislatore, di recente, ha tentato di aprire definitivamente le porte ai nostri fedeli amici a quattro zampe, ma le interpretazioni fornite dalla gran parte dei giudici hanno limitato di molto la portata di tale riforma. A seguire, inoltre, vedremo anche come il fatto di poter detenere cani in uno stabile condominiale non significhi godere di una libertà assoluta. Questa, infatti, trova il limite nelle elementari regole del rispetto altrui (evitare pericoli, rumori e odori molesti, per fare solo degli esempi).

Cosa dice la legge riguardo gli animali in condominio?

Come appena accennato, il Parlamento con una recente riforma (la Legge n. 220 del 2012) ha inserito nell’articolo 1138 del Codice civile (intitolato proprio “Regolamento di condominio”) una frase breve ma molto importante che recita così: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Nella sua formulazione questo comma sembrerebbe non lasciare adito a dubbio alcuno. Sembrerebbe dire che in nessun caso il regolamento condominiale possa impedire la detenzione di cani o altri animali d’affezione. In realtà, in concreto, non è proprio così.

Per la maggioranza dei nostri giudici, infatti, il regolamento condominiale avente natura contrattuale, ovvero quello approvato da tutti i condomini o comunque votato all’unanimità dagli stessi, può ancora stabilire un divieto assoluto di accesso o detenzione di animali.

Per fare degli esempi in tal senso si possono richiamare la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 142 del 2020 e del Tribunale di Lecce n. n. 2549 del 2022. Questa interpretazione si fonda sul fatto che trattandosi di un diritto disponibile ed avendo tutti i condomini approvato o votato il regolamento, hanno in tal modo scelto (volontariamente e consapevolmente) di accettarne tutte le clausole, compresa quella di divieto di detenzione di animali. Di fatto è esattamente la stessa dinamica che si verifica in caso di locazione di un appartamento. Il locatore ben può inserire una clausola nel contratto secondo la quale non sono ammessi animali. L’inquilino a quel punto è libero di concludere o meno il contratto. Evidentemente, se lo sottoscrive sta accettando anche quella clausola.

Completamente diverso è invece il discorso che si deve fare con riferimento al regolamento condominiale approvato soltanto a maggioranza (assembleare). In tale ipotesi la norma citata trova pienamente applicazione e il condomino che voglia vivere con uno o più animali può far annullare dal tribunale eventuali divieti di detenzione di questi decisi dall’assemblea.

Per massima completezza, sebbene quello descritto sia l’indirizzo dominante, va anche detto che taluni Giudici si sono pronunciati in senso contrario. Il Tribunale di Cagliari, con un’ordinanza del luglio del 2016 ha ritenuto in ogni caso nulle le clausole dei regolamenti condominiali (siano essi approvati a maggioranza o all’unanimità) che vietano la detenzione di animali in condominio.

Cani in condominio: le regole

Il fatto che un regolamento condominiale consenta la detenzione di cani in appartamento e permetta l’utilizzo assieme a loro delle parti comuni, non significa che il pet mate sia libero di fare ciò che vuole né, tantomeno, che possa infischiarsene dei problemi che i propri animali possano causare a terzi. Il pet mate, per la normativa vigente, deve innanzitutto condurre il cane al guinzaglio quando si trova ad utilizzare gli spazi comuni (cortile, scale, ascensore, ecc.). Deve poi occuparsi di pulire tutte le volte in cui il proprio cane dovesse sporcare questi stessi luoghi con urina o escrementi. Non farlo può esporlo al rischio di dover pagare dei risarcimenti ma anche a subire delle condanne in sede penale.

Su questo punto vi è anche di più: il custode di uno o più cani è tenuto a far sì che le deiezioni degli stessi non costituiscano un problema igienico-sanitario. In tale evenienza i giudici hanno la facoltà di limitare il numero di animali che un soggetto può detenere (si veda in proposito la sentenza della Cassazione civile n. 1823 del 2023) o persino di impedirgli del tutto di farlo, sequestrando quelli che già detiene. Il pet mate, ancora, risponde di ogni danno che il proprio cane dovesse causare a persone o cose in ambito condominiale (così come all’esterno). Questa responsabilità è assai difficile da escludere; il custode dell’animale che ha cagionato il danno, infatti, può andarne esente soltanto nel caso in cui il fatto lesivo sia provocato da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, ovvero dal cosiddetto caso fortuito.

Quando un cane disturba in condominio?

A tutto ciò che si è detto in precedenza deve infine aggiungersi la questione disturbo della quiete dei condomini. Per la nostra legge – sia civile che penale – il pet mate è tenuto ad impedire i rumori eccessivi prodotti dai propri animali.

Per meglio precisare: l’articolo 844 del Codice civile ci dice come tutti i rumori (e quindi compresi i versi dei cani) non debbano superare la soglia della normale tollerabilità.

Ciò significa che i cani possono evidentemente abbaiare (anche perché questo è il loro modo di esprimersi) ma non devono farlo continuamente e, soprattutto, nelle ore del riposo.

Allo stesso modo, l’articolo 659 del Codice penale stabilisce che: «chiunque, (…) suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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