Dove è vietato entrare con i cani?
In passato ci si chiedeva l'opposto, generalmente: in quali luoghi si può accedere con il cane? Oggi la questione è completamente ribaltata. Il legame con il cane (e con gli animali domestici in generale) negli ultimi trent’anni ha conosciuto un’evoluzione assai decisa. I nostri compagni di vita hanno conquistato la qualità di membri della famiglia a tutti gli effetti e in tale loro condizione ci seguono in ogni spostamento, quando andiamo a fare la spesa, visitando i musei e nelle vacanze al mare. In tutte le situazioni sarebbe davvero importante poter sapere puntualmente dove è vietato accedere con i cani. Ebbene però non è possibile fornire delle risposte che valgano sempre e comunque, neppure con riferimento a spazi analoghi. La normativa italiana infatti non stabilisce alcuna regola generale di accesso (o divieto di accesso) dei cani nei vari luoghi della quotidianità.
Le uniche previsioni sono eccezionali e riguardano:
- i cani guida per non vedenti;
- i luoghi in cui si preparano, manipolano o conservano i cibi.
In relazione ai primi la Legge n. 37 del 14 febbraio 1974 stabilisce che “il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500”.
L’altro limite generalizzato all’accesso dei cani (e di altri animali) è posto da un regolamento comunitario (Regolamento n.852/2004/CE) che, come accennato, riguarda i locali in cui si preparano, manipolano o conservano gli alimenti. In verità questo divieto è stato poi stemperato dalle interpretazioni interne fornite dal Ministero della Salute che ha previsto la possibilità di accesso dei cani anche in tali luoghi, ponendo a carico del gestore dello spazio l’obbligo di vigilare e impedire il contatto diretto tra animali e cibi. In questi posti non può essere mai vietato l’accesso dei cani guida di cui sopra e dei cani delle Forze dell’ordine.
Dunque, se ci fermassimo a quanto detto, parrebbe che i cani – con le modalità che vedremo a seguire – possano accedere liberamente ovunque. Invece non è così ed i pet mate lo sanno bene per esperienza diretta.
Per chiarire ulteriormente, occorre altresì effettuare una fondamentale distinzione tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico. I primi, in parole molto semplici, sono quelli in cui chiunque può accedere liberamente, senza che vi siano limitazioni, come ad esempio la piazza di una città. I secondi, invece, sono luoghi privati nei quali è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti. Esempi sono i cinema o i teatri.
In un luogo aperto al pubblico (esattamente come in un luogo privato in senso stretto) la scelta di consentire o meno l’accesso dei cani spetta al titolare o al gestore dello stesso. Il gestore di un cinema potrà quindi ben decidere di vietare l’accesso, così come potrà farlo il gestore di uno stabilimento balneare o il direttore di un hotel.
La situazione è invece differente nei luoghi pubblici. Ci si potrebbe chiedere se in questo caso l’assenza di normative nazionali di riferimento significhi una possibilità illimitata di farsi accompagnare in passeggiata dai propri fedeli amici a quattro zampe. In verità la risposta rimane anche in tale ipotesi negativa. Esistono infatti migliaia di norme e regolamenti differenti con riguardo ad ogni tipo di luogo. Prendiamo come caso esemplificativo le spiagge. Innanzitutto vi sono talune regioni che nelle proprie leggi di settore consentono sempre l’accesso dei cani a tutti gli arenili mentre altre lo limitano (prevedendo spiagge dedicate e periodi o orari di accesso o divieto). All’interno di quei territori troviamo poi i regolamenti comunali o dettati da altre autorità che si discostano dalla previsione regionale. Quindi, anche all’interno di regioni che di base consentono l’accesso degli animali in spiaggia possono esserci Comuni che impongono divieti su taluni o su tutti gli arenili di propria competenza.
Insomma, nel nostro Paese l’unico modo per sapere se i nostri cani siano ben accetti o meno in un determinato luogo è fare una specifica verifica preliminare. Ciò consentirà di prevenire brutte sorprese e anche di evitare uno spreco di denaro.
Si può vietare l’ingresso dei cani nei parchi pubblici?
Un altro luogo pubblico essenziale nella quotidianità cittadina trascorsa assieme ai cani è il parco. Capita spesso, però, che anche con riguardo a tali spazi i Sindaci impongano il divieto di accedere in compagnia degli animali. Ma possono farlo? Secondo i nostri giudici no! Salvi casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale, neppure la massima autorità cittadina può imporre un divieto generalizzato ed assoluto di accesso dei cani al parco. Non può farlo neanche in risposta alla maleducazione di molti pet mate che non raccolgono gli escrementi dei loro animali. Decisioni di questo genere, nei casi in cui sono state impugnate da cittadini o associazioni, sono state annullate in quanto ritenute eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone oltre che poste in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Quali sono gli obblighi da rispettare quando si passeggia con il cane?
Riguardo alle regole da rispettare durante la passeggiata con il cane, la normativa nazionale di riferimento risulta piuttosto scarna. Fino a qualche anno fa l’unico testo che si occupava di guinzaglio e museruola era un regolamento di polizia veterinaria risalente al 1954. Attualmente le sue limitate previsioni sono state aggiornate dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013 (“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”). Questa, tra le altre cose, chiarisce quali sono le regole fondamentali da rispettare in passeggiata “ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose”. Nello specifico, il pet mate che conduce il proprio cane è obbligato a:
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
Chiunque conduce il cane in ambito urbano deve poi raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
L’ordinanza, inoltre, chiarisce bene che: “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Infine è anche stabilito che “chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.