In Italia non esistono più cani pericolosi per natura o per legge. Nel 2009, infatti, è stata abolita la cosiddetta “lista nera delle razze canine pericolose”. Ai tantissimi che convivono con un Bull Terrier, un Rottweiler, un Mastino napoletano sembrerà assurdo pensare che il loro compagno di vita potesse rientrare, anche da noi in Italia, in una lista di cani ritenuti a prescindere pericolosi. Invece, seppure per un breve periodo, una lista come questa è entrata a far parte della nostra normativa.
La “lista nera” dei cani pericolosi
Un elenco di 17 razze canine “pericolose” era contenuto in un’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel gennaio del 2007. Vi rientravano, per fare solo alcuni esempi, Rottweiler, American Bulldog, Dogo argentino e Pitbull.
La "black list" era stata introdotta come reazione ad una serie di episodi di aggressione ravvicinati da parte di cani, che avevano creato scalpore a livello mediatico.
Fin da subito, però, si erano sollevate le critiche di varie associazioni di categoria e degli esperti di settore (etologi, veterinari, educatori e istruttori cinofili, allevatori, ecc.). In particolare, gli etologi avevano osservato come l'aggressività di un cane non dipenda dall’appartenere o meno ad una specifica razza ma dall’ambiente in cui vive e dall'educazione che riceve.
Tali critiche e valutazioni, fortunatamente, avevano portato ad una rapida abolizione della lista, avvenuta con un’altra ordinanza contingibile ed urgente “concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” del 23 marzo 2009.
Questa non conteneva alcuna “lista nera” e chiariva, peraltro, come la normativa precedente non avesse ridotto gli episodi di aggressione.
Per la normativa vigente non ci sono razze pericolose ma soltanto cani di comprovata pericolosità
Attualmente è in vigore l’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 (“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”), rinnovata di anno in anno, che recepisce la predetta ordinanza del 2009.
Questa normativa prevede specifici percorsi e obblighi a carico del pet mate, da assumersi “a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni”.
In particolare, in queste situazioni:
- le persone hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi, con spese a proprio carico;
- i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
- i servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività;
- i pet mate inseriti nel citato registro sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Quella attuale è una normativa decisamente più adeguata. Il problema è che permane inadeguata la sua applicazione, in particolare con riguardo all’organizzazione dei percorsi formativi da parte degli enti competenti.
In altre nazioni sono invece attualmente in vigore le liste di cani classificati come pericolosi o potenzialmente pericolosi. Tale classificazione non sempre coincide tra le diverse nazioni o tra regioni di uno stesso paese, che a loro volta propongono soluzioni di gestione differenti. Pertanto, ci scontriamo con una carenza di uniformità a livello internazionale che ci conviene conoscere, specialmente in previsione di viaggi e spostamenti con i nostri compagnia cani.