Le hanno impedito di entrare in un ambulatorio medico con il suo cane guida, e a farlo sono stati proprio l'infermiera e il medico presenti nella struttura. È l'incredibile storia successa a Vicenza che oltre essere aberrante dal punto di vista morale rappresenta anche un comportamento illecito per la legge.
A raccontare in prima persona al "Giornale di Vicenza" l'accaduto è Lara Mantoan, studentessa 24enne protagonista della vicenda con la sua compagna animale Opale. La giovane si trovava nell'ambulatorio dell'Ulss (ex Asl) di Vicenza per alcune certificazioni mediche, quando l'infermiera di turno le ha intimato di portare fuori il suo cane guida, un incrocio tra un Bovaro del Bernese e un Labrador che da anni la accompagna ovunque, dalle lezioni all'università alle visite mediche.
Ovunque tranne che nel poliambulatorio però, dove anche il medico l'ha invitata a uscire col cane. A ritirare il certificato medico per il quale Mantoan si trovava lì non è stata lei ma un parente che l'aveva accompagnata. Nonostante le rimostranze la giovane non è riuscita a fare valere i propri diritti, eppure la legge era dalla sua parte, come conferma a Kodami Salvatore Cappai, avvocato civilista ed esperto in diritto degli animali: «Il non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, nei locali pubblici e persino su ogni mezzo di trasporto pubblico».
A tutelare questo diritto è la legge 14 febbraio 1974, n. 37, rafforzata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 60 in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. Questo perché il cane guida rappresenta la libertà per la persona non vedente di muoversi in autonomia, un bisogno irrinunciabile soprattutto per le persone giovani e attive che possono così vivere una vita piena, nonostante la disabilità.
«L'ambulatorio medico è un esercizio aperto al pubblico e ai cani guida è quindi sempre consentito l'accesso, e anzi chi non lo consente può essere punito con una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.500 euro – chiarisce l'avvocato – La persona non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal cane guida nei vari luoghi, anche lì dove l'accesso non è consentito a tutti gli altri cani. Ad esempio, al supermercato può essere vietato l'accesso agli animali domestici, ma non vale per cani guida. La stessa cosa vale per i taxi e per tutti i mezzi del trasporto pubblico».
Esistono però alcune specifiche eccezioni nei casi di luoghi sterili come sale di degenza o operatorie, in cui il pelo del cane potrebbe determinare problemi sanitari. Un caso che però non sembra essere quello della sala d'attesa di un poliambulatorio. «Quello che è successo a Vicenza, se è andata proprio come ha detto la giovane, è stato un gran brutto scivolone», conclude l'esperto.