Ha lasciato il cane sul terrazzo per quasi tutto il giorno, pur con cibo e acqua, perché è rimasta bloccata in ospedale per il parto. E così un giudice del tribunale di Imperia l’ha condannata a pagare una multa di 5.000 euro, accusandola di maltrattamento su animali.
La storia arriva da Ceriana, piccolo paese dell’entroterra di Sanremo, in Liguria, e risalare al 2018. A far partire la denuncia che ha poi portato al processo sono state alcune segnalazioni provenienti dai vicini di casa della donna: accorgendosi del cane chiuso sul balcone e sentendolo abbaiare per diverse ore hanno chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato l’umana di riferimento e l’hanno appunto denunciata.
In aula la donna ha raccontato la sua versione dei fatti: la mattina del 12 luglio 2018 aveva appuntamento in ospedale a Nizza per il corso pre-parto e avrebbe dovuto assentarsi soltanto qualche ora, ma la rottura delle acque inaspettata l’ha costretta a trattenersi in ospedale per il parto. Per il giudice, però, il comportamento è stato ugualmente negligente, perché avrebbe dovuto avvisare qualcuno perché andasse a controllare il cane, e poi a prenderlo una volta confermato che l’assenza di sarebbe prolungato. I vicini hanno infatti confermato che l’animale è rimasto fuori ad abbaiare per 15 ore, e che per questo hanno deciso di avvisare i carabinieri. Alla fine a recuperare il cane sono state proprio le forze dell’ordine, che lo hanno affidato al canile comunale.
La condanna è arrivata sulla base dell’articolo 544 ter del Codice Penale, che stabilisce che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro».
A disciplinare invece i casi in cui viene denunciato non un maltrattamento, ma un disturbo della quiete all’interno di un condominio per l’abbaiare del cane, è il Codice Civile. Che all'articolo 2052 del Codice Civile (Danno cagionato da animali) stabilisce che «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Allo stesso modo, però, all’articolo 844, stabilisce anche che «(…) non si possono impedire i rumori che rientrano nella normale tollerabilità». E in questi casi è il giudice stesso a stabilire se effettivamente l’abbaio sia fonte di disturbo, stabilendo una eventuale condanna.