La gatta Bianchina è stata sfrattata dal condominio a Ravina, frazione del comune di Trento, dove la micia aveva cercato riparo dal freddo e dove era poi rimasta perché adottata dalle famiglie residenti. Una decisione per nulla apprezzata dal proprietario dello stabile, l’ITEA, l’Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa, il quale ha ordinato ai condomini di rimuovere rapidamente la casetta della gatta posizionata fuori dal portone d’entrata perché potrebbe attirare topi e piccioni che sporcherebbero l’atrio.
Gli inquilini, però, hanno fatto muro per difendere Bianchina e non intendono arrendersi a questa volontà ritenuta assurda e senza fondamento: vogliono invece salvare la micia, nonostante gli ispettori dell’Istituto abbiamo informato i residenti che un rifiuto a mandarla via avrebbe potuto significare veder decurtato il proprio punteggio in base al quale si ha, o meno, diritto all’abitazione.
La vicenda è subito arrivata all’orecchio dell’ENPA del Trentino che più volte è intervenuta per questioni inerenti la presenza di colonie feline nel perimetro dei condomini gestiti dall’Ente in varie località della Provincia. L’associazione animalista attraverso il suo avvocato ha avvertito, quindi, che «per legge i gatti di colonia, chiaramente nel rispetto delle norme igieniche, la cui violazione dovrebbe comunque essere incontrovertibilmente dimostrata, non possono essere spostati. Qualora succedesse, infatti, potrebbe addirittura configurarsi il reato di maltrattamento di animali, che evidentemente saremmo tenuti a denunciare alla Magistratura».
Dopodiché e in conseguenza a questo, l’associazione ha invitato ITEA «a non compiere alcuna azione lesiva nei confronti di Bianchina ed eventuali altri gatti liberi, bensì a dare attuazione alla convenzione predisposta dall’ENPA e dal suo legale, in osservanza della legge quadro 281/91, finalizzata alla corretta gestione nel rispetto degli animali e delle persone». Questa legge nazionale evidenziata dall’Enpa, viene a sua volta applicata da ogni singola Regione mediante proprie disposizioni che disciplinano il fenomeno del randagismo e la relativa gestione delle colonie. Inoltre, anche molti Regolamenti Comunali per il benessere degli animali disciplinano espressamente regole per la tutela della colonia felina prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di violazione.
A parlare, però, c'è anche la giurisprudenza che si è espressa più volte sul tema: famosa è la sentenza di un giudice milanese che ha riconosciuto il diritto di stabilimento di una colonia felina anche all’interno di un super condominio, ritenendo che i gatti sono animali sociali e, pur vivendo in libertà su un determinato territorio, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. Una conferma che, per lo stanziamento di una colonia, non vi è alcuna distinzione tra zona pubblica o privata, sempre a patto che vengano garantiti anche gli interessi degli abitanti.
Allo stesso modo, molte ordinanze di divieto di somministrazione cibo a cani e gatti sono state dichiarate illegittime dai TAR, sempre a condizione che vengano garantiti la pulizia e il decoro dei luoghi, pubblici o privati, dove viene somministrato cibo ai randagi, per tutelare gli animali e rispettare le esigenze altrui.