In una sentenza storica la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha dato ragione alle regioni belghe delle Fiandre e della Vallonia che avevano vietato la macellazione di animali mediante il rituale Halal e Kosher, chiedendo lo stordimento preliminare per ridurre la sofferenza dell'animale.
Un aspetto decisamente particolare e dibattuto della macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo è quello rappresentato dalla necessità di tener conto di precetti religiosi. Di norma tra le fasi della macellazione, prima del decesso dell’animale per dissanguamento, vi è l’obbligo dello stordimento, ovvero quel «…procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell’elettricità o dell’anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato a un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali», come recita la Legge n. 439, “Norme di attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione”.
In particolare, la religione ebraica e quella islamica prevedono il precetto del divieto di qualunque forma di stordimento dell’animale da macellare. Per ottenere la carne Halal (per la religione islamica) o Kosher (per la religione ebraica), sull’animale viene quindi praticata con una lama affilatissima la recisione dei grossi vasi del collo, della trachea e dell’esofago senza che questo sia stato preventivamente stordito per ottenerne uno stato di incoscienza e insensibilità.
Ne consegue direttamente che la questione etica sul rispetto del benessere animale, concetto universalmente riconosciuto e di grande fervore scientifico e sociale anche grazie a una sempre maggiore attenzione pubblica verso la loro protezione, si scontra con il rispetto dei precetti religiosi.
In Italia si registra un aumento della richiesta di macellazioni rituali, compresa la “festa del sacrificio”, e degli stabilimenti in cui effettuarle. Questa realtà genera, tanto in Italia come in tutta Europa, un acceso dibattito bioetico tra benessere animale e libertà di religione.
La macellazione nel nostro Paese, come nel resto dell’Unione Europea, è regolamentata dal Regolamento (CE) 1099/2009 che consente una deroga allo stordimento in casi di macellazione rituale, nella misura in cui non sono eluse (derogate) tutte le altre prescrizioni per proteggere gli animali da sofferenze inutili.
La libertà di religione figura invece nell’art. 19 della Costituzione italiana, nell’art. 9 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 4 novembre 1950, e nell’art. 18 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, sancito a New York il 16 dicembre 1966.
La contrapposizione tra questi due princìpi valoriali rappresentati dalla libertà religiosa e dal rispetto dei diritti degli animali non è una questione meramente teorica e, oltre a generare un conflitto morale, genera un conflitto socio-politico di non facile soluzione.
Così è avvenuto in Belgio, infatti. La legge locale sul benessere degli animali stabilisce che un vertebrato non può essere ucciso senza anestesia o stordimento, esistendo anche qui una deroga per le macellazioni religiose.
Nel 2014, però, a seguito di una riforma dello Stato, il benessere degli animali ha cessato di essere di competenza federale ed è passato in mano alle regioni. Ne è seguito che le regioni delle Fiandre e della Vallonia hanno posto fine alla dibattuta deroga, imponendo lo stordimento degli animali anche per i rituali di macellazione Halal e Kosher.
La decisione aveva portato alla denuncia da parte di privati e organizzazioni non governative rappresentanti delle comunità ebraica e musulmana che ritenevano che la loro libertà religiosa fosse stata violata.
Ad oggi, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) afferma che la Convenzione europea per i diritti dell'uomo consente restrizioni alla libertà di religione quando queste sono «necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o la protezione dei diritti e delle libertà degli altri».
Nel caso belga assistiamo quindi a qualcosa di molto importante dal punto di vista della protezione animale: la Corte vincola la protezione del benessere degli animali alla “nozione di morale pubblica”. Si osserva come la nozione di moralità cambi nel tempo e debba tenere conto degli sviluppi sociali e normativi in quanto “la tutela della morale pubblica non può essere intesa unicamente come la tutela della dignità umana” considerando la crescente importanza del benessere degli animali negli Stati membri.