Un cane vaga senza guinzaglio attraversa la strada e provoca un incidente stradale: chi è tenuto a pagare i danni? Una domanda, questa, che purtroppo viene posta assai spesso, vista anche la frequenza di simili eventi. Come si vedrà, la normativa vigente pone a carico del proprietario/detentore dell'animale una gravosa responsabilità (di natura oggettiva).
Ciò, però, non significa che in caso di sinistro sia sempre e comunque lui il soggetto esclusivamente responsabile. I nostri giudici, infatti, hanno spiegato come debba valutarsi la dinamica di ogni singolo caso concreto, e questo perché anche il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno.
Incidente causato dal cane senza guinzaglio: cosa dice la legge?
Nell'ipotesi in cui un incidente stradale sia pacificamente ed esclusivamente causato dalla presenza sulla strada di un cane lasciato libero di vagare senza guinzaglio, la legge attribuisce la responsabilità al suo proprietario (o utilizzatore/custode). Nello specifico, l'articolo 2052 del Codice Civile prevede che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Come si può facilmente intuire, il proprietario (o utilizzatore/custode) dell'animale, per la normativa vigente, è sempre responsabile dei danni che questo causa, a meno che l'evento non sia provocato da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile (il cosiddetto caso fortuito). La responsabilità in discorso è tanto gravosa che risulta persino irrilevante la dimostrazione fornita dal pet mate di aver fatto tutto quanto nelle sue possibilità per evitare il danno (per questo si parla di responsabilità oggettiva); non è una giustificazione valida neppure il fatto che il cane al momento dell'evento dannoso fosse fuori dal suo controllo perché smarrito o fuggito.
Per tutte queste ragioni – oltre che per l'incolumità dell'animale – è essenziale evitare che un cane vaghi libero per le strade. Anche durante una normale passeggiata quotidiana, infatti, una corsa improvvisa ed istintiva dell'animale può cagionare la caduta di un ciclista o di un pedone, l'investimento da parte di un'auto o un incidente tra veicoli, con potenziali conseguenze piuttosto serie, sia in sede civile che penale.
Incidente per cane che attraversa la strada: chi paga?
Abbiamo parlato di sinistri causati da univoca responsabilità del proprietario del cane vagante (per il fatto di questo). Ma cosa accade se la dinamica non è così pacifica? Chi paga? Come si ripartiscono le colpe?
In questi casi si scontrano due diverse presunzioni di responsabilità: quella a carico del proprietario di animali (di cui all'analizzato articolo 2052 del Codice Civile) e quella che invece grava sul conducente del veicolo, stabilita dall'articolo 2054, co. 1, del Codice Civile. Quest'ultima norma recita: "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
In buona sostanza, il proprietario di un animale deve dimostrare che il fatto si è verificato a causa di un evento esterno, che può essere rappresentato anche da una condotta gravemente imprudente del conducente, mentre quest'ultimo ha l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto dannoso.
In proposito la Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n. 16550 del 2022 ha statuito come le due presunzioni concorrano tra loro e come lo facciano in misura paritaria in assenza di una prova che ne superi una o ne dimostri un concorso di misura differente. Il Supremo Collegio con la pronuncia in esame ha spiegato che: "quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria".
*Per questo articolo, vista la necessità di differenziare i concetti giuridici di proprietà, responsabilità, detenzione, custodia e uso, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.