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23 Marzo 2021
14:05

Il primo rapporto sui cani legati alla catena: regione per regione, il vademecum di Save The Dogs e Green Impact

C’è chi, ancora oggi, maltratta un cane tenendolo legato a una catena, avvantaggiato da quel groviglio di disposizioni che, in certi casi, possono essere davvero di difficile accertamento. In Italia ogni Regione ha la sua norma: ci sono quelle che hanno le leggi migliori, come la Campania (che però non ha disposto alcun genere di sanzione) e l'Umbria. Ci sono poi quelle Regioni che hanno regole difficili da accertare. Liguria, Sicilia e Basilicata, invece, non hanno approvato alcuna regolamentazione.

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C’è chi, ancora oggi, maltratta un cane tenendolo legato a una catena in condizioni estreme, senza acqua né ombra, favorito anche da quel groviglio di disposizioni che, in certi casi, possono essere davvero di difficile accertamento. In Italia ogni regione ha la sua norma: ci sono quelle che hanno le leggi migliori, come la Campania (che però non ha disposto alcun genere di sanzione) e l'Umbria. Ci sono poi quelle regioni che hanno regole difficili da accertare, visto che bisognerebbe trovare chi attesti che un cane rimanga legato alla catena per almeno 12 ore. Liguria, Sicilia e Basilicata, invece, non hanno approvato alcuna regolamentazione e si meritano la "zona retrocessione" di questa classifica basata sul diritto del cane a non restare legato. E’ questo quanto emerge dal rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena” realizzato dalla start up Green Impact e dall’associazione Save The Dogs and other animals.

Si tratta del primo rapporto del genere che analizza le norme regionali, e quelle estere, con alcuni modelli da seguire, tra cui quelli di Austria e Svezia. «In Italia manca una legge nazionale che identifichi la catena come forma di maltrattamento e la punisca in quanto tale – spiega Sara Turetta, presidente di Save The Dogs – Non c’è un'indicazione quadro e ogni regione fa da sé». Il problema, spiega, è di distinguere tra la presenza delle norme e le loro applicazioni. Infatti, «la situazione dell’Umbria, pur avendo una buona legge, è tutt’altro che rosea. La Campania, invece, non ha sanzioni. Proprio da qui inizieremo ad aprile con una campagna per spingere a completare questo percorso». Poi, prosegue Turetta, sarà fatta un'operazione grazie alle altre associazioni di volontariato nelle tre regioni dove c’è il «vuoto cosmico», e dove non ci sono normative. Per Gaia Angelini, presidente di Green Impact, la pratica dei cani legati alla catena è ancora «largamente diffusa, in Italia e nel mondo, per mancanza di informazione ma anche di normative chiare ed efficaci».

Le buone pratiche di Austria e Svezia

Secondo la legge austriaca i cani non possono mai, neppure temporaneamente, essere tenuti a catena o comunque
legati in altro modo. L'unica eccezione è per i cani da slitta che possono essere legati durante gli allenamenti e le competizioni, le operazioni di soccorso in caso di calamità o l'impiego come cani di polizia o dell'esercito.  Le multe sono particolarmente severe: vanno da 3.500 a 15.000 euro. In Svezia cani e gatti non possono essere legati. La loro libertà non può essere limitata se non con qualche eccezione legata agli "interventi necessari" come la supervisione, la cura o il trattamento di animali. Durante il trasporto, cani e catti possono essere tenuti al massimo per tre ore dentro il mezzo di trasporto quando non si è in movimento. I cani possono essere legati in modo non permanente per brevi periodi, durante le gare, la caccia o altre attività, per il riposo o il pernottamento notturno (se si è in viaggio) o se ci si trova in aree dove non è consentito il loro accesso.

Perché ci sono leggi senza sanzione?

La Campania, la Provincia autonoma di Trento e la Sardegna non hanno sanzioni per  le violazioni delle norme che riguardano il cane legato alla catena. In gergo giuridico una legge senza sanzione viene definita una "lex imperfecta", cioè una legge imperfetta. In pratica, un divieto esiste e deve essere rispettato, ma in caso di accertamento le forze dell'ordine che devono far imporre l'esecuzione della norma non possono comminare la sanzione amministrativa che invece è presente nelle norme di altre Regioni. Dunque, non possono chiedere né i 40 euro della pena più bassa prevista in Molise né i 1.549,37 euro equivalenti alle pene massime (previste in lire) in Calabria e Lazio.

Cani legati alla catena: le norme in vigore nelle Regioni e nelle Province autonome

Abruzzo

Legge regionale n. 47 del 18/12/2013

E’ vietato l’uso della catena o di altri strumenti di contenzione, tranne per ragioni sanitarie che siano documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee, di sicurezza. La sanzione amministrativa è da 75 euro a 450 euro

Bolzano – Provincia autonoma

Legge provinciale n. 9 del 15/5/2000, decreto del presidente della provincia n. 19 dell’8/7/2013

I cani si possono tenere alla catena, ma devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 metri quadrati. Non possono essere legati con un collare “a strozzo”. I cani possono restare alla catena se può raggiungere la cuccia e il luogo dove mangia e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno. La catena deve essere lunga almeno 4 metri ed essere legata a una fune di scorrimento di almeno altri 4. Le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate. Le sanzioni amministrative variano da 292 a 1.048 euro.

Calabria

Legge regionale n. 41 del 5/5/1990

Gli animali devono avere uno spazio sufficiente, con una tettoia che possa ripararli dalle intempeie e che consenta un adeguato movimento. Devono accovacciarsi comodamente se legati alla catena, che comunque può essere usata, se necessario, per un numero limitato di ore al giorno. La catena deve avere una lunghezza minima di 5 metri o di 3 metri se fissata con un anello di scorrimento e un gancio snodabile a una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare deve essere sufficientemente largo. La sanzione amministrativa della legge del 1990 va da un equivalente in euro di 300.000 lire a 3.000.000 di lire.

Campania

Legge regionale n.3 dell’11/4/2019

E’ vietato detenere animali di affezione alla catena o altri strumenti simili. Non sono previste sanzioni.

Emilia-Romagna

Legge regionale n.5 del 17/2/2005

E’ vietato detenere animali di affezione alla catena o altri strumenti simili, tranne che per ragioni sanitarie certificate dal medico curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. La sanzione amministrativa varia da 150 a 450 euro.

Friuli Venezia Giulia

Legge regionale n. 20 dell’11/10/2012

I cani non possono essere tenuti a catena fissa. Possono essere legati a catena lunga almeno 4 mesi, a scorrere su un cavo aereo lungo almeno 4 metri e di altezza di due metri dal terreno ma per non più di 8 ore nell’arco della giornata. Il cane deve comunque poter raggiungere facilmente il riparo, cibo e acqua. Le sanzioni amministrative variano da 250 euro a 350 euro.

Lazio

Legge regionale n. 34 del 21/10/1997

La catena, se necessaria, deve essere lunga minimo cinque metri, tre se viene fissata a un anello di scorrimento e un gancio snodabile a una fune di scorrimento di almeno 5 metri. Gli animali devono avere uno spazio sufficiente con una tettoia che li possa riparare. Le sanzioni amministrative della legge del 1997 variano da un equivalente in euro di 300.000 lire a un massimo di 3.000.000 di lire.

Lombardia

Legge regionale n.33 del 30/12/2009 e regolamento regionale n.2 del 13/4/2017

E’ vietato legare i cani a una catena o strumenti simili, tranne che per ragioni di sicurezza o sanitarie, certificate da un veterinario, che specifichi la diagnosi e la durata del trattamento. E’ vietato, comunque, agganciare la catena a collari ‘a strozzo’. Le sanzioni amministrative variano da 150 a 900 euro.

Marche

Legge regionale n. 10 del 20/1/1997 e regolamento regionale n.2 del 13/11/2001

E’ vietato detenere gli animali legandoli con catene e tenendoli in spazi angusti, senza acqua né cibo. I cani non possono essere legati alla catena ma qualora questa si renda necessaria bisogna assicurarsi che abbia la possibilità di muoversi liberamente con una catena mobile agganciata a una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Le sanzioni amministrative variano da 125 a 750 euro.

Molise

Legge regionale n. 7 del 4/3/2005 e regolamento regionale n.1 del 21/3/2006

La catena deve essere lunga almeno 5 metri, se fissa, o almeno 3 metri se collegata a una fune di scorrimento di almeno 5 metri. I collari devono essere sufficientemente larghi per non procurare piaghe o sofferenze. La sanzione amministrativa varia da 40 a 240 euro.

Piemonte

Legge regionale n. 34 del 26/7/1993 e regolamento regionale n. 2 dell’11/11/1993

L’uso della catena deve essere evitata. Nel caso in cui sia necessaria deve essere data la possibilità al cane di muoversi, con una catena mobile agganciata a una fune di scorrimento di almeno 5 metri. La sanzione è di 150 euro.

Puglia

Legge regionale del 7/2/2020

E’ vietato tenere i cani legati alla catena o a strumenti simili, salvo per ragioni temporanee di sicurezza o sanitarie ma certificate da un veterinario che specifichi la diagnosi e la durata del trattamento. Non si possono comunque legare i cani con collari “a strozzo”. Le sanzioni amministrative variano da 200 a 600 euro.

Sardegna

Legge regionale n. 21 del 18/5/1994

La catena se necessaria deve essere lunga almeno 5 metri o 3 metri se legata a una fune di scorrimento di almeno 5 metri. Gli animali devono avere uno spazio sufficiente con una tettoia e devono potersi muovere ed accovacciare. Non ci sono sanzioni amministrative.

Toscana

Legge regionale n. 59 del 20/10/2009 e decreto del presidente della Giunta regionale n. 38/R del 4/8/2011

I cani possono essere tenuti legati a una catena “in via eccezionale” o di notte o di giorno al massimo per 6 ore, a condizione che la catena stessa non pesi più del 10% dello stesso cane, sia di almeno 6 metri e sia fissata su un cavo aereo di almeno 3 metri a un’altezza non superiore a 2 metri. Le sanzioni amministrative variano da 100 a 600 euro.

Trento – Provincia autonoma

Legge provinciale n. 4 del 28/3/2012

Bisogna evitare di tenere i cani legati alla catena, in caso contrario deve avere una adeguata lunghezza e deve esserne assicurato lo scorrimento. Non è prevista sanzione amministrativa.

Umbria

Legge regionale n.10 del 17/8/2016

E vietato legare i cani a una catena. Le sanzioni amministrative variano da 150 a 900 euro.

Valle d’Aosta

Legge regionale n. 37 del 22/11/2010 e allegato alla delibera di giunta n. 1731 del 24/8/2012

Non si possono detenere i cani legandoli alla catena, salvo quando non siano necessari altre soluzioni. Quando lo si deve fare, non può durare più di 12 ore al giorno. In questi casi, il cane deve essere legato preferibilmente con pettorina o collare non scorsoio, la catena deve essere più lunga di 4 metri, commisurata al peso e robustezza del cane, e collegata a un cavo aereo di almeno 5 metri di lunghezza e posizionato ad almeno 2 metri dal suolo. L’animale deve restare in un’area non isolata e comunque senza sporgenze, angoli, muri, rami, dislivelli. Le sanzioni amministrative variano da 150 a 500 euro.

Veneto

Legge regionale n. 60 del 20/12/1993

E’ vietato l’uso della catena tranne per ragioni di sicurezza (temporanee) o sanitarie, documentate e certificate dal veterinario. Le sanzioni amministrative variano da 100 a 300 euro.

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