Il calciatore Theo Hernandez è finito di nuovo sotto i riflettori e non per imprese calcistiche ma per una vicenda che coinvolge il suo Pitbull. Il calciatore del Milan, infatti, ha ricevuto una denuncia da un residente di Guanzate, in provincia di Como, dove abita, a causa di un incidente provocato dal cane. O meglio sarebbe dire provocato dalla disattenzione del giocatore nei confronti del suo animale.
Il Pitbull è riuscito a uscire dal giardino della villa e, scappando verso la strada in modo concitato, ha colpito un uomo che insieme alla moglie stava portando a passeggio i suoi tre cani, un Chihuahua tenuto in braccio, un Pastore australiano e un Galgo spagnolo. Lo scontro con il cane di Hernandez sarebbe stato talmente improvviso da provocargli una prognosi di 30 giorni per contusioni e fratture.
Una notizia scomoda per il difensore del Milan, soprattutto, perché si tratta della seconda volta. Già a febbraio, il cane era scappato dalla villa del calciatore e si era avventato su un Pinscher, uccidendolo.
Anche in quel caso, la pet mate del cane stava passeggiando vicino alla villa di Hernandez quando dal cancello della casa, lasciato negligentemente aperto per far entrare un’auto, è uscito di corsa il Pitbull. Allora la nipote della donna aveva presentato una denuncia per negligenza nella custodia.
Il codice penale prevede una specifica sanzione, contemplata dall'art. 672 del Codice penale, che dispone che «chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258». Quello che in passato era un reato è oggi un illecito amministrativo (la depenalizzazione è avvenuta mediante l’art.33 della L. 24 novembre 1981, n.689).
La stessa sanzione, poi, viene comminata anche «a chi abbandona gli animali da tiro, da soma o da corsa in luoghi aperti, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica. Se li affida a persona inesperta e se aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone».
Secondo la giurisprudenza, per la configurazione dell’ipotesi prevista dell’articolo 672 del codice penale, non occorre necessariamente l’accertamento della pericolosità dell’animale: è sufficiente l’abbandono o l’inadeguata custodia in luogo aperto. Sono questi che in determinati casi generano il pericolo.
La norma appena analizzata si completa sistematicamente con la previsione di cui all’articolo 2052 del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale. Quest'ultimo articolo prevede, infatti, che «il proprietario di un animale, o colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».
Ne discende come il "proprietario" (o detentore) di un animale – a prescindere dalla specie o dalla categoria di appartenenza – sia sempre tenuto a controllarlo, anche al fine di evitare situazioni di pericolo che possano sfociare in danni a terzi. Dunque, è tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua intrinseca aggressività.