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14 Dicembre 2022
10:31

Il microchip non fa proprietà

Spesso si fa confusione tra la proprietà di un cane e l’intestazione del suo microchip. Non si deve commettere l’errore di confondere questi due aspetti e, soprattutto, si deve sapere che non è l’iscrizione in anagrafe canina a determinare la proprietà di un cane.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane felice

Spesso, anche a causa di false informazioni che circolano in Rete, e persino nel mondo degli “addetti ai lavori”, si fa confusione tra la proprietà di un cane e l’intestazione del suo microchip.

Non si deve commettere l’errore di confondere questi due aspetti (uno civilistico e l’altro amministrativo) e, soprattutto, si deve sapere che non è l’iscrizione in anagrafe canina a determinare la proprietà di un cane.

Purtroppo, il cane per la legge italiana è ancora considerato un bene mobile. La sua proprietà si trasferisce quindi allo stesso modo di tutti gli altri beni mobili non registrati, ovvero, per fare dei semplici esempi, attraverso una vendita, mediante cessione a titolo gratuito (in regalo o in adozione) o mediante una successione ereditaria.

C'è ancora molto da fare per i diritti degli animali, sia in Italia che nel resto d'Europa, al fine di riconoscerli anche giuridicamente per quello che sono: esseri senzienti e non oggetti.

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Sfatiamo un falso mito sul microchip

Al contrario di quel che spesso si legge o si sente affermare l’intestazione del microchip non determina la proprietà di un cane. L’iscrizione in anagrafe canina, infatti, costituisce esclusivamente un adempimento di natura amministrativa – molto utile in caso di smarrimento dell’animale – ma non produce alcun effetto sulla proprietà.

Può ben capitare che un soggetto acquisti un cane e non lo iscriva poi in anagrafe. Non significa che sia meno "proprietario" del medesimo animale. Semplicemente sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Ancora, nel nostro Paese ci sono, purtroppo, tantissimi cani di proprietà non iscritti in anagrafe canina (problema che andrebbe risolto con una maggiore attenzione da parte delle istituzioni) ma ciò non vuol dire che questi si tramutino automaticamente in cani randagi.

Anche in questi casi il proprietario privato esiste e deve sottostare a tutti gli obblighi e doveri previsti dalla legge. Per questa ragione, si deve anche sapere che i moduli definiti generalmente di “passaggio di proprietà” posti a disposizione dalle autorità sanitarie pubbliche territorialmente competenti (ai fini delle variazioni di iscrizione in anagrafe) non determinano, in realtà, alcun trasferimento della proprietà a cui si riferiscono. Quei moduli contengono, invero, una denuncia della variazione di proprietà (che però è già avvenuta a monte); tanto che le normative solitamente ne prevedono la compilazione e sottoscrizione entro trenta giorni dal passaggio effettivo.

Cani (ed animali in generale) come semplici oggetti

Chiunque conviva con un cane è ben conscio di quanto questo sia intelligente, vispo, sensibile. Un cane per il sentire comune è certamente un “essere senziente” capace di provare emozioni e di pensare. Ebbene, al contrario, salvo alcune limitate aperture recenti, per la normativa civilistica italiana un cane è un semplice bene mobile: niente di diverso da un qualsiasi oggetto, da un cellulare, da un libro, da una sedia.

Per essere più precisi rientra nella categoria residuale dei beni mobili di cui all’art. 812, comma 3, del Codice civile. Di conseguenza anche le regole riguardanti la proprietà di un cane sono le stesse applicabili a tutti gli altri beni mobili non registrati. Stessa cosa si può dire per la vendita dell’animale e per le sue garanzie.

Per la verità, con riguardo a quest’ultimo caso, ci sarebbe una norma particolare, ovvero l’art. 1496 del Codice civile, secondo cui: «Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono». Di fatto, però, anche per la vendita di un cane trova applicazione la normativa prevista in merito alla garanzia per i vizi della “cosa venduta”. Vi è di più: la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (si veda sentenza n. 22728 del 2018 della Corte di Cassazione Civile) che un cane è un bene di consumo e nella vendita tra un venditore professionale ed un privato, come tale va trattato.

Il passaggio di proprietà di un cane

Come per ogni altro bene, anche la proprietà di un cane può essere acquistata in diversi modi: ad esempio, attraverso una vendita, mediante cessione a titolo gratuito (in regalo o in adozione), mediante una successione ereditaria.

Se parliamo di vendita, trattandosi di bene mobile non registrato, questa può avvenire anche con un accordo orale, senza particolari formalità. Ciò che rileva, come previsto all’articolo 1376 del Codice civile, è che ci sia il consenso tra le parti legittimamente manifestato. Esattamente come quando si va al negozio per acquistare un pacco di zucchero, di pasta o qualsiasi altro bene, non è necessario un contratto scritto e firmato da venditore e acquirente. È sufficiente l’incontro tra le volontà delle parti. Io ti metto a disposizione il cane, tu mi dai conferma del fatto che lo voglia acquistare e la vendita è avvenuta. Contestualmente o in un momento successivo ci sarà lo scambio del cane con la somma di denaro stabilita. Questa situazione è molto evidente nella vendita di cani in negozio o presso un allevamento.

Di fatto, però, la proprietà del cane si trasferisce anche attraverso quella che viene definita “adozione” (da un canile, rifugio, da un’associazione di tutela degli animali). Per prassi, molto spesso, questa si suddivide in due fasi: una fase di “pre-affido” o affido temporaneo (periodo di valutazione dell’idoneità degli aspiranti adottanti) e adozione definitiva. Soltanto con quest’ultima avviene il trasferimento della proprietà.

Come posso dimostrare la proprietà di un cane

Si è detto che la proprietà di un cane può essere trasferita sia con un atto scritto di compravendita sia mediante un consenso scambiato anche soltanto oralmente. Si è detto che l’iscrizione in anagrafe non costituisce in alcun modo un titolo di proprietà. Ma quindi, come si può dimostrare la proprietà di un cane?

La proprietà di un cane (e di ogni altro animale da compagnia) può essere dimostrata in vario modo, offrendo prove quali – per fare degli esempi – atti di acquisto ove esistenti, oppure testimonianze, video, fotografie, esattamente come avviene per qualunque altro bene mobile non registrato.

Un elemento fondamentale in questi casi, che fa presumere che la proprietà spetti ad una determinata persona, è il possesso. Si presume che chi possiede il cane ne sia anche il proprietario. Ovviamente tale presunzione potrà sempre essere superata fornendo le prove sopra elencate.

Il possesso è talmente importante che nel nostro ordinamento, con riguardo ai beni mobili non registrati vale la famosa regola secondo cui “possesso vale titolo”. In proposito si pensi che il Codice civile stabilisce all’articolo 1153 «che colui al quale sono alienati dei beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà».

In altre parole, la proprietà di un bene mobile (e quindi purtroppo anche di un cane) può ben essere acquistata da colui che in realtà non ne era il vero proprietario (sempre se in buona fede e in forza di un titolo non viziato). Ora, trattandosi di esseri senzienti e non di meri oggetti, pare giunto il momento di modificare la normativa, adattandola a tale specifica qualità, in modo da evitare pericolose storture come quest’ultima.

*Per questo articolo, trattandosi di aspetti tecnici inerenti la proprietà, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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