In Italia il locatore è libero di stabilire nel contratto di locazione il divieto per l’inquilino di detenere un cane o, in generale, uno o più animali da compagnia.
Divieto di detenere cani o altri animali nell’appartamento locato
Come si è ampiamente spiegato nell’articolo dedicato agli animali d’affezione in condominio, nel 2012 il legislatore è intervenuto sul codice civile, in particolare sull’art. 1138 c.c., stabilendo che le norme del regolamento condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Si è spiegato che secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza prevalente, ciò significa che in condominio, salvo il caso di divieto posto direttamente dal regolamento condominiale avente natura contrattuale (solitamente quello predisposto dal costruttore), l’assemblea non può impedire a maggioranza di detenere animali in appartamento.
Lo stesso discorso non lo si può fare, invece, con riguardo alla locazione, ovvero a quel contratto con cui una parte, chiamata locatore, si obbliga per un dato tempo e dietro un corrispettivo a far godere ad un’altra, detta locatario o conduttore, un bene mobile o immobile.
Spesso nel gergo comune per indicare la locazione si usa (impropriamente) il termine “affitto”.
In Italia, infatti, non esiste alcuna norma che impedisca al proprietario di un appartamento, nel momento in cui decide di locarlo, di inserire all’interno del contratto una clausola di divieto di detenzione di cani (o animali), con eventuale diritto alla risoluzione immediata del medesimo accordo in caso di inadempimento. Dunque, se il conduttore dovesse sottoscrivere un contratto contenente una simile clausola, non farebbe altro che manifestare la propria libera volontà di accettarne pienamente il contenuto.
Per questo, chiunque desideri convivere con uno o più cani (e, in generale, con uno o più animali domestici), prima di firmare un contratto di locazione, deve innanzitutto valutare bene che nello stesso non sia presente un divieto di detenzione, anche temporanea, di animali.
E se invece il contratto di locazione non contiene alcun divieto?
Se, diversamente, al momento della firma non è presente alcuna clausola di divieto, il locatore non potrà – senza un nuovo accordo espresso – impedire al conduttore di detenere uno o più animali domestici. Il conduttore potrà tranquillamente convivere con i propri animali.
In questa evenienza, però, se l’appartamento fa parte di un complesso condominiale, potrebbe rappresentare un limite insuperabile il regolamento condominiale originario. Pertanto, se si intende detenere un cane o un altro animale domestico in appartamento locato, oltre a valutare il contenuto del contratto di locazione, sarà opportuno verificare prima, sul punto, il contenuto del regolamento condominiale.
La responsabilità del conduttore
Nel caso in cui sia il regolamento condominiale che il contratto di locazione consentano al conduttore di detenere tranquillamente in appartamento cani o altri animali, non significa che questi sia esente da responsabilità in relazione ai danni o ai fastidi da questi arrecati.
Spetterà infatti sempre al pet mate e non al proprietario dell’immobile far sì che gli animali non provochino rumori o odori molesti. Allo stesso modo, il pet mate sarà responsabile, sia in sede civile che penale, di tutti i danni causati dagli animali all’appartamento, alla sua mobilia, a terzi o a beni di terzi.