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14 Settembre 2022
10:27

Il dog sitter è responsabile dei danni causati dal cane?

Non c’è ancora un accordo in dottrina e giurisprudenza sulla responsabilità del dog sitter in caso di danni provocati dal cane di cui si occupa. Secondo una prima tesi, rimane responsabile il proprietario. Secondo altra teoria, invece, il dog sitter è responsabile in quanto assume la custodia dell’animale.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane dogsitte

Anche se ai più sembrerà scontata una risposta affermativa, non c’è ancora un accordo in dottrina e giurisprudenza sulla responsabilità del dog sitter in caso di danni provocati dal cane di cui si occupa.

Secondo una prima tesi (maggioritaria), in caso di danni causati da un cane che si trovi sotto la custodia del dog sitter, rimane responsabile il «proprietario». Secondo altra teoria (minoritaria), invece, il dog sitter è chiamato a rispondere in luogo del «proprietario» in quanto assume la custodia dell’animale e lo fa, peraltro, in cambio di un corrispettivo economico.

La responsabilità per i danni causati da animali

Il nostro legislatore è sempre stato consapevole dei rischi che può comportare accudire uno o più animali, siano essi da reddito o da compagnia (usando delle brutte categorie descrittive tutte umane). Per questa ragione, confermando una tradizione secolare, ha introdotto nell’ordinamento una norma che rende davvero difficile escludere la responsabilità per i danni dagli stessi causati. Si tratta dell’art. 2052 del Codice civile, il quale stabilisce che: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

La norma prevede una responsabilità di tipo oggettivo. Questo significa che non rileva la presenza di una eventuale colpa e, di conseguenza, risulta persino irrilevante che il pet mate abbia fatto quanto nelle sue possibilità per evitare situazioni di rischio o dannose. L’unica ipotesi in cui il proprietario (o chi per lui) non sarà chiamato a rispondere è quello in cui il fatto sia stato causato da un caso fortuito (ovvero un evento esterno imprevedibile ed inevitabile).

Proseguendo nell’analisi ed arrivando alla questione oggetto del presente articolo, si può vedere come il testo del Codice civile parli di due soggetti diversi a cui può essere attribuita la responsabilità per i danni causati dall’animale: «il proprietario» o «chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso».

Per poter rispondere al quesito inerente la responsabilità del dog sitter occorre comprendere il significato di quest’ultima espressione; occorre capire quali soggetti rientrino in tale categoria e se tra loro vi sia anche il dog sitter. La questione è piuttosto tecnica e si renderanno necessarie diverse semplificazioni.

Il dog sitter è responsabile per i danni causati dal cane che custodisce?

Sembrerà forse strano, ma la risposta a questa domanda non è affatto scontata. Non è necessariamente un sì, come ci si potrebbe attendere. Chi lascia il proprio cane in compagnia del dog sitter si affida alla sua professionalità. Si aspetta che sia lui ad assumersi la responsabilità in caso di danni da parte dell’animale. Eppure per i giudici (la giurisprudenza) e per gli studiosi del diritto (la dottrina) non è necessariamente così. Le cose cambiano a seconda dell’interpretazione data all’espressione che abbiamo visto poc’anzi: “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”.

Per semplificare al massimo, si può dire che esistono due tesi fondamentali:

  • La prima (minoritaria) secondo cui rileva essenzialmente la custodia, in particolare se questa è assunta per ragioni lavorative, proprio come nel caso del dog sitter. Tali soggetti, infatti, si fanno carico del compito di controllare l’animale in cambio di un compenso. Per gli studiosi che sostengono questa teoria se un cane dovesse causare dei danni mentre si trova con il dog sitter, dovrebbe risponderne quest’ultimo.
  • La seconda valorizza quello che viene definito rapporto d’uso (e non di semplice custodia). L’uso del cane da parte di altro soggetto esclude la responsabilità del proprietario soltanto quando il vantaggio che ne deriva è (potenzialmente) lo stesso che potrebbe trarne il proprietario. In questo caso il compenso del dog sitter sarebbe irrilevante perché non è un vantaggio che gli deriva direttamente dall’uso dell’animale, bensì è un corrispettivo ricevuto per l’attività svolta. Per fare un esempio analogo, la Cassazione con la sentenza n. 16023 del 2010 ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati da un cane che circola liberamente all'interno di una clinica veterinaria non possa imputarsi alla struttura o a un veterinario ivi operante, nel caso in cui l’animale non sia di proprietà di questi ultimi (i quali, come dice la Corte, non hanno nemmeno il potere di utilizzarlo).

In buona sostanza, esiste ancora una importante differenza di interpretazione sia in dottrina che in giurisprudenza che non consente di rispondere in maniera univoca al quesito oggetto della presente trattazione. Ad avviso di chi scrive, al netto di casi particolari, discostandosi dalla lettera del testo normativo (scritto in epoche in cui le figure professionali come quella del dog sitter non erano certo diffuse), la tesi preferibile è quella per cui la responsabilità segue la custodia (anche, e soprattutto, assunta per ragioni professionali). Non pare corretto che chi affida il proprio cane ad un professionista sia poi chiamato a rispondere di eventuali danni, causati dall’animale in sua assenza.

* Per questo articolo, vista la necessità di differenziare i concetti giuridici di proprietà, custodia, detenzione e uso, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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