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3 Agosto 2022
12:13

Il collare elettrico antiabbaio è legale?

Nonostante sia ancora permessa la vendita del collare elettrico antiabbaio, diverse sentenze hanno già chiarito che il suo utilizzo può configurarsi come un vero e proprio reato.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
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Sebbene, ancor oggi, risulti lecita e consentita la vendita del collare elettrico antiabbaio, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in numerose sentenze come il suo utilizzo integri un vero e proprio reato. Nei casi più gravi si configura il delitto di maltrattamento di animali e in quelli considerati più lievi il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Dell'uso di strumenti coercitivi nell'approccio con i cani Kodami ha sempre cercato di far chiarezza, anche attraverso il video realizzato dal direttore creativo di Ciaopeople Luca Iavarone e il suo team in cui abbiamo puntato i riflettori sul tema della relazione tra noi e i cani. Vittime di un brutto scherzo dei figli, nostri complici, alcuni genitori danno un messaggio importante: è arrivato il momento di dire basta a comportamenti violenti nei confronti degli animali e all’uso dei social per “challenge” dolorose o immagini in cui cani e gatti vengono ridicolizzati.

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Cos’è il collare elettrico antiabbaio?

Il “collare antiabbaio” è un dispositivo utilizzato per l’addestramento dei cani e, in particolare, per impedire che questi emettano i propri versi. Mediante un comando a distanza (al netto di varianti che prevedono anche l’uso di spray e suoni) vengono prodotte sul collo del cane, o su altre parti del corpo, delle scosse di diversa intensità e dalla durata variabile. In buona sostanza il collare in esame fa leva sul cosiddetto rinforzo negativo. Si associa , cioè, ad un comportamento che si considera sbagliato (come il semplice abbaiare) un’immediata reazione negativa e dolorosa. Il cane, quindi, diviene via via consapevole del fatto che ogni volta che avrà il proprio naturale istinto di esprimersi mediante i propri versi, dovrà scegliere tra il soffocare sul nascere detto impulso o patire delle sofferenze.

Sono leciti la vendita e l’utilizzo di questo strumento?

È sufficiente fare un giro tra gli scaffali dei negozi che trattano articoli per animali o anche sul web per scoprire che la vendita dei collari antiabbaio è, ad oggi, ancora consentita. Se ne trovano di ogni genere in commercio: da quelli che producono sole scosse elettriche, a quelli che aggiungono l’effetto sonoro o addirittura lo spray.

Quindi la legge stabilisce che si possano vendere? In realtà la legge sul punto specifico non si pronuncia affatto. In merito all’addestramento, in generale, la normativa europea (cfr. Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia) stabilisce che “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”.

Dalla lettura della norma riportata ci si può già rendere conto dell’incongruenza che sussiste tra la liceità della vendita dello strumento in discorso e il divieto di addestramento attraverso metodi che possano anche solo incidere sulla serenità di un animale. Incongruenza che infatti viene evidenziata da numerose sentenze di merito e di legittimità. Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione hanno ribadito più volte, in maniera molto chiara, come l’uso (e ancor più l’abuso) del collare elettrico antiabbaio costituisca un vero e proprio reato. Per la giurisprudenza l’utilizzo di questo strumento può configurare due diverse ipotesi di reato:

nei casi più gravi (uso e, soprattutto, abuso del collare antiabbaio idoneo a produrre sofferenze e lesioni all’animale) sarebbe integrato il delitto di cui all’art. 544 ter del codice penale, secondo cui: “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (…) La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”;

nei casi meno gravi (uso del collare idoneo a incidere comunque sul benessere e sulla serenità dell’animale), verrebbe integrato il diverso reato di cui al secondo comma dell’art. 727 del codice penale. Detta fattispecie punisce con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Per fare degli esempi di pronunce in tal senso, si può richiamare la sentenza n. 15061 del 2007, nella quale la Cassazione penale ha stabilito come l’uso del collare antiabbaio (…) rientri nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. Con la sentenza n. 21932 del 2016 la stessa Cassazione penale ha ricondotto l’uso (e l’abuso) del collare antiabbaio al citato, più grave, delitto di maltrattamento di animali. Lo stesso principio, anche se con qualificazione giuridica differente, lo troviamo ancora espresso nella sentenza della Cassazione penale n. 3290 del 2017, nella quale si legge: “in merito all’uso del c.d. collare antiabbaio – il quale produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza – la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il suo utilizzo integra il reato di cui all’art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale (così Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonelli, Rv. 257685; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335)”.

Insomma, sebbene si oscilli – a seconda del caso concreto e delle sue peculiarità – tra due diverse fattispecie di reato, non v’è dubbio sul fatto che la giurisprudenza ritenga sempre e comunque illecito e penalmente rilevante l’uso del collare elettrico antiabbaio. Non si comprende, dunque, perché il legislatore ne consenta ancora la vendita. Si attendono dunque interventi che rendano coerente il quadro di riferimento.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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