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12 Ottobre 2024
15:00

Il cane provoca un incidente e il suo umano paga 130 mila euro, l’esperto: «Per la legge c’è sempre responsabilità»

Un cane di grossa taglia ha causato un incidente a Livorno investendo un ragazzo di 16 anni mentre era in sella al suo scooter. I giudici hanno riconosciuto al giovane un risarcimento di oltre 130 mila euro. L'avvocato Salvatore Cappai ha spiegato a Kodami perché non è la decisione dei giudici non è così rara.

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Un cane di grossa taglia dopo essere riuscito a sfuggire al controllo del suo umano ha fatto cadere un ragazzo di 16 anni in scooter. L’incidente è avvenuto alcuni anni fa a Livorno ma solo recentemente la vicenda giudiziaria si è conclusa con un maxi risarcimento di oltre 130mila euro a favore del ragazzo che a seguito dell'incidente riportò fratture multiple e scomposte con lesione dei legamenti crociati del ginocchio, tanto da necessitare di un intervento chirurgico al femore e alla caviglia.

Il cane era scappato per inseguire un gatto, sfuggendo così al suo umano. Nonostante l'uomo una volta resosi conto di quanto avvenuto avesse soccorso immediatamente il giovane, il Tribunale lo ha ritenuto responsabile dell'incidente condannandolo al risarcimento nei confronti del ragazzo, a cui andranno 118 mila euro, oltre a 14 mila euro di spese di lite, per un totale di circa 132 mila euro.

Ma come mai il pet mate del cane è stato condannato a pagare una cifra simile? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Salvatore Cappai, civilista ed esperto in diritto degli animali.

L'avvocato: «Risarcimento»

Secondo il legale la responsabilità a carico del proprietario*, o del detentore, è molto severa all'interno dell'ordinamento italiano: «In base alla normativa di riferimento la responsabilità è sempre di natura oggettiva, questo vuol dire che non importa quanto la persona sia coinvolta nell'evento dannoso, né se ne abbia colpa».

«Per quanto riguarda il risarcimento, che nel caso di Livorno supera i 130 mila euro, la quantificazione avviene calcolando un punteggio di invalidità. A contare in questo caso è sia la responsabilità della persona che il danno effettivo subito dalla vittima».

L'articolo di riferimento in questi casi è il 2052 del Codice Civile relativo al "Danno cagionato da animali", che recita:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Provare il caso fortuito è però molto difficile, si tratta infatti di un evento eccezionale che non è in alcun modo prevedibile dalla persona. «Sono davvero pochi i casi in cui occorre il caso fortuito. Per la giurisprudenza non è tale, ad esempio, neanche il caso in cui il guinzaglio si rompa e il cane corra via provocando l'incidente».

Tuttavia, l'attribuzione della responsabilità non è automatica: «I giudici – ricorda Cappai – valutano la dinamica di ogni singolo caso concreto, e questo perché anche il conducente del veicolo da parte sua ha l'onere di dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno».

* Per questo articolo, vista la necessità di differenziare i concetti giuridici di proprietà, responsabilità, detenzione, custodia e uso, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da  "persona di riferimento"

Giornalista per formazione e attivista per indole. Lavoro da sempre nella comunicazione digitale con incursioni nel mondo della carta stampata, dove mi sono occupata regolarmente di salute ambientale e innovazione. Leggo molto, possibilmente all’aria aperta, e appena posso mi cimento in percorsi di trekking nella natura. Nella filosofia di Kodami ho ritrovato i miei valori e un approccio consapevole ma agile ai problemi del mondo.
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