Giunge da Firenze una notizia molto particolare che ha visto come inconsapevoli protagonisti una madre, sua figlia e il cane di quest’ultima. Un’accoglienza troppo affettuosa dell’animale ha causato alla madre delle importanti lesioni fisiche. La donna ha infatti riportato una frattura al femore e ha successivamente citato in giudizio la figlia, chiedendole il risarcimento danni.
Il Tribunale fiorentino ha poi condannato la figlia a un risarcimento di ben 63mila euro, somma che è stata interamente coperta dall'assicurazione. Uno sfortunato evento tutto interno alla famiglia che si è trasformato in una vicenda dalla ribalta mediatica nazionale. Vedremo a seguire se in questi casi sia consentito richiedere un risarcimento e cosa prevede la normativa italiana in caso di danni causati da animali.
Il caso
L’affettuoso incontro tra una madre, sua figlia e il tenero cane di quest’ultima ha dato il via ad una sfortunata vicenda che ha visto la sua conclusione soltanto nelle aule di un tribunale. Più in dettaglio, un cane di razza Boxer aveva accolto con eccessiva foga – travolgendola – la madre della sua custode umana. A causa della rovinosa caduta la donna aveva riportato la frattura del femore, con tutti i pregiudizi che questa comporta. Ora, se ci si fermasse a questo punto la situazione risulterebbe tutt’altro che infrequente. Gli incidenti casalinghi provocati da animali, infatti, non sono per niente rari.
Ciò che invece ha fatto scalpore – ed ha trasformato il fatto in una notizia mediatica – è che la donna danneggiata abbia citato in giudizio la propria figlia e le abbia domandato il risarcimento dell’intero danno subito. Il Tribunale fiorentino, accertato il reale accadimento dei fatti e quantificato il danno complessivo, ha condannato la ragazza ad un cospicuo risarcimento pari a ben 63mila euro. Fortunatamente, l’accorta pet mate aveva ben pensato di munirsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane. L’elevata somma è stata quindi pagata dall’assicurazione, con soddisfazione e sollievo di tutte le parti coinvolte.
Danni causati dall'animale domestico, cosa dice la legge?
La vicenda raccontata è molto particolare proprio perché ha visto una madre chiedere il risarcimento alla propria figlia; diversamente si tratterebbe di un fatto comune e ahinoi all’ordine del giorno. Purtroppo, infatti, nel nostro Paese sono numerosi i casi quotidiani di danni provocati da animali e, soprattutto, sono frequenti le aggressioni da parte di cani lasciati liberi di vagare (senza guinzaglio) per le strade cittadine e in altri luoghi frequentati da terzi. Si è già detto che il tribunale fiorentino ha accolto la domanda della madre e quindi questo conferma in maniera evidente come fosse assolutamente diritto della donna agire, seppure in un ambito familiare.
Madre e figlia in questa vicenda si sono confrontate quali soggetti giuridici distinti e contrapposti e solo la figlia risultava formalmente proprietaria* del cane che ha provocato la lesione. Dunque, sgomberato il campo dai particolari rapporti di parentela tra le parti, siamo di fronte ad una normale condanna al risarcimento stabilita nei confronti di un “proprietario/detentore/custode”* di un animale per danni da questo cagionati a terzi. Sul punto la normativa italiana è assai severa. Per il proprietario/detentore/custode* di un animale che ha provocato danni è molto difficile riuscire a trovare una giustificazione.
Nello specifico, la norma di riferimento – ovvero l’articolo 2052 del Codice civile – stabilisce che: «il proprietario* di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Come si può facilmente notare, il proprietario, risulta quasi sempre responsabile dei danni causati dal proprio animale, persino quando non si trovi sotto la sua custodia perché smarrito o fuggito.
Per evitare la condanna al risarcimento ha l’onere di dimostrare che il fatto lesivo si sia verificato per un caso fortuito, e cioè per un fatto esterno per lui imprevedibile ed inevitabile (che può essere configurato anche da un comportamento imprudente del soggetto poi danneggiato). In termini tecnici siamo di fronte ad una responsabilità che viene chiamata oggettiva, nella quale risulta persino irrilevante la presenza o meno di una colpa del proprietario* (detentore/custode) stesso.
L’importanza di una copertura assicurativa
Lo abbiamo evidenziato più volte: la vicenda ha fatto parlare di sé per la causa risarcitoria tra madre e figlia. Però, secondo voi, la madre avrebbe agito ugualmente se non avesse avuto la consapevolezza che, alla fine, per quest’ultima avrebbe pagato interamente la compagnia assicurativa? Non lo sappiamo con certezza, ma è ben possibile che le cose sarebbero andate in maniera molto diversa. Grazie alla copertura assicurativa la donna ha visto risarcite tutte le spese sostenute per curarsi e anche il danno non patrimoniale patito. Per questa ragione, sebbene non sia un obbligo di legge, è assolutamente consigliabile munirsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dai propri animali.
* Per questo articolo, trattandosi di aspetti tecnici inerenti la proprietà, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.