Ad oggi, nonostante annunci altisonanti, proteste e accesi dibattiti, a livello nazionale l’utilizzo delle cosiddette “botticelle” e di tanti altri veicoli a trazione animale è pienamente consentito dalla normativa vigente. Il Codice della Strada individua quali sono questi mezzi e ne regola requisiti di uso e caratteristiche tecniche.
L’utilizzo di veicoli a trazione animale è ancora permesso?
Ogni anno, in particolare nel periodo estivo, si susseguono con drammatica cadenza le notizie che raccontano di cavalli che si accasciano al suolo stremati, animali colti da malori causati dalla fatica. Sono i cavalli che sotto il sole cocente trasportano le “carrozze di piazza”, quelle che nella capitale prendono il nome caratteristico di “botticelle”.
Rispondiamo subito alla domanda fondamentale, ovvero: il loro uso in Italia è ancora consentito? Ebbene sì: ad oggi, nonostante i dibattiti a livello politico e mediatico, l’utilizzo di veicoli a trazione animale è permesso e viene regolamentato dal Codice della Strada. A nulla è valsa la presentazione di disegni di legge che tentavano di introdurne il divieto di utilizzo (peraltro solo nei grandi Comuni). Soltanto a livello comunale è stata emanata qualche ordinanza che riduce l’utilizzo nelle ore più calde, come successo a Roma. Il dibattito tornerà sicuramente di attualità con l’arrivo della prossima estate.
In attesa che qualcosa finalmente cambi, vediamo cosa prescrive la legge oggi.
I veicoli a trazione animale nel Codice della Strada
L’articolo 49 del Codice della Strada definisce molto semplicemente i veicoli a trazione animale come quei «veicoli trainati da uno o più animali» che si distinguono in: «veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole». Ancora, precisa che «i veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte».
Negli articoli da 67 a 70 dello stesso Codice sono regolamentate le caratteristiche tecniche che questi mezzi devono rispettare e sono indicate le necessarie autorizzazioni. Per fare alcuni semplici esempi, l’articolo 67 si occupa delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte, stabilendo che queste devono contenere «le indicazioni del proprietario, del Comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni».
L’articolo 69 del Codice della Strada ed il Regolamento dallo stesso richiamato, ancora, stabiliscono con grande dovizia di particolari le caratteristiche tecniche che devono presentare i dispositivi di frenatura di detti veicoli. Fondamentali sono le previsioni di cui al successivo articolo 70, il quale attribuisce specificamente ai Comuni il potere di rilasciare le licenze per il servizio di piazza. La norma in esame stabilisce, tra le altre cose, che «tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali».
I Comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. Spetta sempre ai Comuni predisporre i regolamenti esecutivi con i quali determinare con quali tipi di vettura a trazione animale possa essere esercitato il servizio di piazza, le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza, le modalità per il rilascio delle licenze, ecc.
Il Codice della Strada contempla delle sanzioni amministrative pecuniarie e il ritiro della licenza per l’ipotesi di violazione di queste norme. Nel caso in cui taluno destini vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è persino prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Sempre di questi mezzi si occupa l’articolo 183 del Codice della Strada, intitolato «Circolazione dei veicoli a trazione animale». La norma precisa che ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti. I veicoli a trazione animale non sono soggetti all’obbligo di assicurazione (se privi di motore).
Evidentemente, infine, i conduttori di detti mezzi sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino le strade e qualora accada sono obbligati a rimuovere gli escrementi. Diversamente le forze di Polizia potranno comminare loro delle sanzioni amministrative e obbligarli a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.