I gatti liberi, siano essi singoli o organizzati in colonie, sono quasi sempre sotto la responsabilità del Comune, nella persona del Sindaco in carica, così come avviene anche per i cani randagi. Per la normativa civilistica italiana, infatti, cani e gatti sono considerati ancora beni mobili, e in quanto tali ricadono sotto la responsabilità o nella proprietà di persone ed enti.
Come vedremo, in materia esiste una legge quadro organizzativa, la Legge 281 del 1991, che detta le principali linee di gestione dei cani e dei gatti che non hanno un proprietario* privato. Si tratta però di semplici indicazioni generali, perché poi la disciplina è lasciata alle singole Regioni, le quali sono solite ripartire le responsabilità tra Comuni e Aziende sanitarie locali.
La normativa nazionale sulle colonie feline
A livello nazionale, come accennato sopra, la norma di riferimento per la gestione del fenomeno randagismo, e quindi anche dei gatti liberi e delle colonie feline, è la Legge n. 281 del 1991: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”. Con riguardo ai gatti la stessa si limita a stabilire: «I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza».
Innanzitutto, come si può notare dal testo appena riportato, non viene mai usato l’aggettivo randagio; si parla sempre di gatti che vivono in libertà. La terminologia non è casuale, perché anche la disciplina differisce rispetto a quella dettata per i cani randagi. I gatti non vengono chiusi in strutture, salvo casi di animali feriti, malati e comunque non autosufficienti, ma devono essere reimmessi nei territori di provenienza e nei gruppi d’origine. Sicuramente una normativa di grande importanza, soprattutto per l’epoca di entrata in vigore, ma che poco dice in dettaglio in ordine a proprietà e responsabilità dei gatti liberi. Si può semplicemente evincere che i cittadini, gli enti e le associazioni a cui vengono affidate le colonie ne diventano semplici “gestori” e mai proprietari*.
Le normative locali sui gatti di colonia
Vista l’esiguità e naturale genericità della normativa nazionale (trattandosi di una legge quadro), possiamo dire che la regolamentazione di dettaglio relativa ai gatti di colonia spetta principalmente alle Regioni e ai Comuni. Per questo, sebbene la linea guida da seguire rimane quella vista sopra, esistono numerose differenze di gestione del fenomeno tra un luogo e un altro. Qui, per evidenti esigenze di semplificazione, possiamo limitarci a richiamare, a titolo di esempio, due norme, una regionale e l’altra comunale, tra le migliaia esistenti.
- La Legge regionale del Piemonte del 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione” al proprio articolo 12 intitolato “Randagismo felino” prevede: «La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L.. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati».
- Il Regolamento della Città di Torino n. 320 art n. 24, per la tutela ed il benessere degli animali in città, detta una puntuale disciplina per la gestione dei gatti liberi e delle colonie. In particolare, si legge: «i gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Torino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi)».
Il Comune interviene anche nel caso il benessere di questi animali liberi risultasse compromesso: «Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia».
E stabilisce anche precisi divieti per eventuali disturbatori: «È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno».
Come spesso accade, l'amministrazione locale predispone anche cartelli di segnalazione per avvertire passanti e automobilisti delle presenza degli animali liberi, predisponendo anche il censimento delle colonie del terriotorio: «Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela. […] Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private […] L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Torino ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni».
La normativa locale istituzionalizza anche l'opera dei volontari presenti sul territorio: «[…] il Comune di Torino, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all’Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.). Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia».
La proprietà delle colonie feline
La normativa non fa mai riferimento alla proprietà dei gatti liberi e delle colonie feline ma ci parla solo di responsabilità e gestione. La legge 11 febbraio 1992, n. 157 fa rientrare all’interno della fauna selvatica e dunque del patrimonio indisponibile dello Stato soltanto il gatto selvatico (Felis sylvestris).
Per esclusione, i gatti domestici (Felis sylvestris catus), pur se liberi, paiono risultare di proprietà del Comune, nella persona del Sindaco in carica. Ma al di là della proprietà formale, è importante soffermarsi sulle responsabilità di gestione e risarcitorie attribuite di volta in volta dalla normativa ad enti locali o autorità sanitarie.
Infatti, la disciplina non è affatto univoca e varia a seconda della normativa di riferimento. Tendenzialmente, comunque, possiamo dire che sia la responsabilità di gestione che la diretta e primaria responsabilità risarcitoria per danni è attribuita dalle norme regionali ai Comuni (che hanno la possibilità di meglio controllare i propri territori). Molte normative stabiliscono poi che la gestione debba essere effettuata d’intesa con l’azienda sanitaria locale competente per territorio e, dunque, in questo caso anche detto soggetto può essere chiamato a rispondere per proprie eventuali mancanze.
* Per questo articolo, trattandosi di aspetti tecnici inerenti la proprietà, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.