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2 Agosto 2023
10:30

I bambini possono entrare nell’area cani?

Non c'è una regola che stabilisca se i bambini, e i minori in generale, possano entrane nelle aree cani. Tuttavia, molti regolamenti locali stabiliscono che i minori siano accompagnati da adulti.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane bambino

Le aree cani, dette anche aree di sgambamento, sono gli spazi individuati e ben delimitati, solitamente dalle amministrazioni comunali, nei quali i cani possono svagarsi, correre e socializzare tra loro. Il loro funzionamento può variare di molto a seconda della regolamentazione di volta in volta stabilita. Solitamente, comunque, i cani sono liberi di muoversi al loro interno anche senza guinzaglio e museruola, ma devono rimanere sotto il costante controllo del loro pet mate.

Molti si chiedono se i bambini possano entrare nelle aree cani. Riguardo l'accesso ai bambini, e ai minori in generale, non esiste una norma che valga per tutti i casi. I regolamenti, e a seguire vedremo qualche esempio pratico, tendenzialmente non escludono questa possibilità; richiedono però che i minori siano accompagnati da un genitore o da un adulto.

Bambini nelle aree cani: cosa dice la legge?

Occorre innanzitutto premettere come a livello nazionale non esista alcuna legge che regolamenti specificamente l’esistenza e l’utilizzo delle aree per cani o di sgambamento per cani; tantomeno esiste una normativa che si occupi dell’accesso dei bambini al loro interno. Questi spazi vengono in realtà menzionati, e soltanto per esclusione, nell’ordinanza del ministero della Salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” la quale in proposito recita: «Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario* e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni».

In altre parole, le aree cani sono gli unici spazi urbani o luoghi aperti al pubblico nei quali è possibile far circolare i cani senza l’uso obbligatorio del guinzaglio, sempre che il regolamento interno lo preveda. Pertanto, non esiste un divieto generalizzato e a priori di accesso dei bambini all’interno di queste aree. Ciò non vuol dire che in ognuna l’ingresso degli stessi sia consentito o incondizionato. Per sapere se di volta in volta i bambini possano entrare o meno è dunque necessario andare a verificare cosa prevede in proposito il regolamento locale. Come accennato sopra, di solito i minori possono entrare solo se accompagnati da un genitore o da un maggiorenne.

Per fare alcuni esempi concreti:

  • Il regolamento comunale di Ravenna “Disposizioni per le aree di sgambamento per cani” stabilisce: «Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari*/conduttori e accompagnatori ed ai loro cani. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell’accompagnatore. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. I cani con problemi comportamentali devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio. (…)». E sul tema in esame che: «I minori di anni 16, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi l’accompagnatore deve avere compiuto i 18 anni».
  • Il regolamento del Comune di San Felice sul Panaro “Regolamento per l’area di sgambamento cani” è ancora più restrittivo prevedendo che: «i minori di anni 16 possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell’area è presente solamente il proprio cane».
  • Per il regolamento del Comune di Sinnai “Regolamento d’uso area di sgambatura cani”: «I minori di 16 anni, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati da genitori».
  • Per il regolamento predisposto dall’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino “Regolamento per accesso, gestione e utilizzo aree di sgambamento cani”: «Iminori al di sotto di anni 15 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto».
  • Per il regolamento del Comune di Lissone “Le buone regole delle aree cani”: «I bambini devono essere accompagnati da adulti e costantemente sotto la loro custodia».

Perché portare i bambini nelle aree cani può essere rischioso?

La gran parte dei regolamenti delle aree cani, come visto, non consente l’accesso dei bambini in autonomia. Tendenzialmente i minori (di 15 o 16 anni) possono entrare e accompagnare il proprio cane, è vero, ma solo in presenza di un custode maggiorenne. Questo perché i responsabili di questi spazi tengono in debita considerazione tutti i rischi che può comportare la concomitante presenza all’interno di un’area chiusa di più cani, di varia taglia e con caratteri ed esperienze pregresse differenti, liberi di correre senza guinzaglio e senza museruola e di minori, magari di età infantile.

I bambini si troverebbero esposti all’esuberanza e all'interazione con cani che con loro non hanno alcuna confidenza. I rischi sono elevati e il fatto di trovarsi all’interno dell’area cani non significa che le responsabilità civili siano ridotte. Troverà sempre piena applicazione l’articolo 2052 del Codice Civile secondo cui: «Il proprietario* di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Il proprietario* (o il detentore) sarà quindi responsabile, anche all’interno dell’area cani, per tutti i danni che il proprio cane dovesse causare, con l’unica esclusione prevista in caso di evento dannoso provocato da un fatto esterno imprevedibile ed inevitabile (il caso fortuito).

* Per questo articolo, trattandosi di aspetti tecnici inerenti la proprietà, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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