Anche il veterinario può commettere degli “errori” e, di conseguenza, può essere denunciato e chiamato a rispondere di eventuali danni provocati ai propri clienti. In tali casi, se ritenuto responsabile, dovrà risarcire il pregiudizio arrecato. In ipotesi estreme (e fortunatamente davvero rare) per il medico dei nostri amati animali possono configurarsi anche responsabilità in sede penale.
Quella del veterinario è una figura professionale che, diversamente da quel che si è soliti pensare, ha svariati compiti, i quali spaziano dalle attività di tutela della salute umana (si pensi alla funzione essenziale di prevenzione delle zoonosi) a quelle di tutela della salute animale in senso lato (dal controllo del benessere degli allevamenti sino alla cura di ogni specie animale). In questa sede ci limiteremo a trattare esclusivamente le responsabilità del veterinario libero-professionista, quello a cui ci si rivolge nel caso in cui necessiti di controllo o cura un animale d’affezione. Ebbene sì, purtroppo, come avviene nella medicina umana, anche in ambito veterinario possono verificarsi situazioni spiacevoli in cui, a causa di “errori” del professionista, gli animali non guariscano o, peggio ancora, perdano la vita. Di tali conseguenze il veterinario potrà essere chiamato a rispondere. Vediamo di seguito in che modo e con quali limiti.
La responsabilità civile del veterinario
Innanzitutto va detto che questi svolge una professione di natura intellettuale (esattamente come tanti altri professionisti: medici, avvocati, commercialisti, dentisti, ecc.) e dunque, in tema di responsabilità di natura civilistica, troveranno applicazione le relative norme del Codice civile (art. 1176 e 2236 c.c.). In proposito occorre innanzitutto fare una distinzione sulla base della complessità dell’attività che è chiamato a compiere:
- se l’attività risulta particolarmente complessa (si pensi ad un’operazione chirurgica in un punto delicato del cervello) l’obbligazione del veterinario è di mezzi e non di risultato. Ciò significa che deve certamente impegnarsi ed agire con la necessaria perizia, ma non è tenuto a garantire il risultato auspicato. In tali casi, ove provochi un danno, sarà chiamato a rispondere soltanto se viene accertata la presenza di dolo o colpa grave;
- se l’attività posta in essere è invece semplice (si pensi a piccoli interventi routinari), il professionista in discorso è chiamato a ottenere il risultato richiesto. In queste circostanze, ove ciò non avvenga, deve rispondere se viene accertata una colpa anche solo lieve.
La responsabilità civile del veterinario, infine, ha natura contrattuale. Ciò determina importanti risvolti sia in termini di onere probatorio che di prescrizione. Per il cliente che intende far accertare una responsabilità (civile per danni) del veterinario sarà sufficiente dimostrare di avergli affidato il proprio animale e il fatto che quest’ultimo abbia riportato un pregiudizio o sia morto; spetterà al professionista il più complesso compito di dimostrare l’assenza di una propria responsabilità. La prescrizione del diritto a richiedere un eventuale risarcimento ha una durata di dieci anni (contro i cinque della responsabilità extracontrattuale).
La responsabilità penale del veterinario
La configurazione di una responsabilità penale in capo al veterinario è una circostanza assai rara. I reati di uccisione o maltrattamento di animali richiedono infatti la presenza del dolo (volontà di far male o uccidere) e non esistono nella forma colposa, diversamente da quanto avviene per gli umani, ove conosciamo le fattispecie dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose. Situazioni in cui i veterinari possono commettere dei reati sono quelle in cui si rifiutino volontariamente di curare un animale, oppure effettuino interventi chirurgici di taglio della coda, delle orecchie, delle corde vocali degli animali per ragioni puramente estetiche. Non si vuole neppure pensare a casi in cui causino lesioni o facciano morire con volontà l’animale affidatogli.