Aveva presentato ricorso contro il sequestro del cane avvenuto dopo l’accusa di negligenza, per non avergli fornito le cure necessarie prescritte dal veterinario. Ma per la Cassazione il ricorso è inammissibile perché il reato c’è. Come ha scritto la Suprema Corte nelle motivazioni, il reato integra quello penale di “Abbandono di animale” (art. 727 Cp) e il sequestro dell'animale è totalmente giustificato.
Il cane era stato ritrovato nell'abitazione del suo umano di riferimento ferito a una zampa, mai medicata e in precarie condizioni igieniche. Ma l'uomo si era giustificato spiegando che si era affidato alle analisi di uno specialista in etologia applicata e benessere animale, il quale lo aveva rassicurato che l’animale era in perfetta salute. Aggiungendo che la docilità del cane nei confronti degli umani provava che non ci fossero stati maltrattamenti pregressi.
Una giustificazione non ammessa dalla Consulta che al contrario, pur escludendo che la ferita alla zampa gliela avesse provocata proprio l'uomo, ha ritenuto ugualmente il comportamento “negligente” per non aver prestato le cure consigliate dal veterinario. Soprattutto dopo la dichiarazione dello stesso di non aver avuto tempo per somministrare l’antibiotico prescritto.
Proprio tale condotta ha connotato penalmente la detenzione dell’animale come "condizione incompatibile con la sua natura produttiva di gravi sofferenze".
Il reato di abbandono animale
L’abbandono di animali in Italia è un reato perseguibile. È previsto dall’articolo 727 del Codice penale, che è stato modificato e integrato dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
L’articolo 727 C.p. recita: «Chiunque abbandoni (l’abbandono si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno se ne prenda cura come ad esempio nel periodo estivo) animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»
Dall’ultima frase, è chiaro come l’abbandono, quindi, oltre ad essere inteso come azione di lasciare volontariamente un animale, venga inteso anche come negligenza, ossia l’assenza di cure verso l’animale, le cui condizioni sono quindi lasciate ad uno stato di abbandono.