Sono numerose, specialmente nel Sud Italia, le richieste di risarcimento per danni causati da cani vaganti sulle strade pubbliche. Si tratta di danni causati da morsicature, cadute o aggressioni, a passanti o ciclisti, ma anche di danni causati da sinistri stradali, tanto a persone quanto a veicoli.
È lecito domandarsi chi si è tenuti a chiamare in giudizio come responsabili dell’accaduto. Prima di sporgere denunce o di allertare Carabinieri, Polizia o ASL, del resto, è appunto meglio sapere quale autorità è competente in materia. Chi è quindi responsabile dei cani randagi in questi casi? Sarà il Comune in qualità di proprietario della strada e dei cani vaganti non identificati o la ASL, tenuta al controllo della popolazione di questi cani?
La risposta è costantemente disputata nelle aule giudiziarie per stabilire chi risponde dei danni del randagismo. Il fenomeno è sempre al centro di controversie, nel rimpallo delle responsabilità tra le varie amministrazioni, infatti, non è così certo chi debba pagare i danni.
Chi è responsabile in caso di animali affidati a terzi, abbandonati o smarriti?
Non c’è dubbio che, nei casi in cui un cane sia iscritto all’anagrafe canina, il responsabile di qualunque condotta tenuta dall’animale o di qualunque danno da lui causato, è la persona titolare dell’iscrizione in anagrafe, ovvero la persona cui è intestato l’animale.
Tuttavia, quando l’animale è affidato a un terzo, denominato dalle normative “detentore”, è quest’ultimo che si assume tutte le conseguenze dei danni. Si pensi, ad esempio, al dog-sitter o all'amico che porta a spasso il cane.
In caso di abbandono, se la persona è identificabile, o per la presenza del microchip o perché identificata a seguito di denuncia di abbandono, quest’ultima resta responsabile per tutti i danni arrecati dall’animale. Per cui sarà perseguibile tanto penalmente per abbandono animale, quanto civilmente per i danni causati a terzi.
In caso di smarrimento, invece, l’unico modo per esonerarsi da ogni colpa è fare una denuncia di smarrimento alle autorità.
E se si tratta di un cane vagante senza microchip?
Il problema si pone quando il cane è un animale vagante, che sia randagio dalla nascita, abbandonato o un cane di quartiere. In questi casi, chi risponde dei morsi, dei danni e degli eventuali incidenti procurati dall’animale? Ebbene, non esiste una normativa generale valida su tutto il territorio nazionale, che stabilisca chi è responsabile dei cani randagi. La Legge Quadro 281 del 1991, che regola la “materia randagismo”, non indica direttamente a quale Ente spetta il compito della gestione dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione della materia attraverso leggi proprie.
Questo scenario è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia. Secondo la Cassazione, infatti, al fine di stabilire chi debba risarcire i danni causati dagli animali randagi, occorre analizzare le diverse normative regionali ed individuare l'ente responsabile per la cattura e la custodia degli animali stessi (Cass. n. 15167/2017, n. 12495/2017, n. 17528/2011 e n. 10190/2010).
Il responsabile per i danni causati dai cani randagi è quindi sempre “l’Ente, o gli Enti, cui è attribuito dalla Legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”, afferma la Cassazione.
Osservando in linee generali le Leggi Regionali in materia e, fermo restando che ogni caso va analizzato singolarmente, a competenza della vigilanza e del controllo del randagismo è affidata ai Servizi Veterinari della ASL, mentre è riservata ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati, oltre a quella di risanare le strutture già esistenti. Possiamo affermare che la responsabilità può essere o singolarmente dell’ASL o solidale tra Comune ed ASL di competenza, a seconda dei casi specifici.
Chi è responsabile degli incidenti stradali causati da cani randagi?
In alcuni casi, però, la questione può essere più complessa di quanto a prima vista possa apparire. Di recente (2020), la Cassazione, probabilmente a causa del moltiplicarsi di cause generate da “invisibili” (o inesistenti) cani randagi, ha messo una stretta alle richieste di indennizzo di tale tipo. Per ottenere il risarcimento a seguito di un incidente causato da cane, l’automobilista deve poter provare che il Comune, pur informato della presenza dell’animale che si aggirava in zona nei giorni precedenti, non ha fatto nulla per mettere la strada in sicurezza richiamando il servizio di cattura.
Nel caso di danni al bestiame
In Italia, sono purtroppo frequenti gli attacchi al Patrimonio zootecnico. Gli autori possono essere tanto animali selvatici, come lupi o orsi, o gli stessi cani randagi. È compito dei veterinari pubblici della ASL ricostruire l’accaduto e svolgere accertamenti sui responsabili.
Nel caso di responsabilità attribuibile ai randagi, la legge 281 del 1991, all'articolo 3, stabilisce: “al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, le Regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi”.
Anche in questo caso tutte le specifiche sono rimandate alle singole Leggi Regionali.