video suggerito
video suggerito
23 Febbraio 2022
10:30

Danni cagionati da animali selvatici: cosa dice la legge

Secondo ultime pronunce della Cassazione, le Regioni sono chiamate a rispondere per i danni causati dai selvatici ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile. Il danneggiato deve dimostrare la dinamica del fatto e il nesso di causalità tra il danno e l’animale selvatico.

225 condivisioni
Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
danni animali selvatici

Recenti stime ci dicono che gli incidenti stradali causati da animali selvatici sono circa 10.000 ogni anno. Il numero di questi tristi eventi pare essere, peraltro, in costante aumento. Ad essi devono poi aggiungersi tutti i danni che la fauna selvatica causa alle coltivazioni e, in generale, all’agricoltura. Oltre all’urgenza di meglio gestire il fenomeno per la sicurezza umana e per un maggior benessere degli animali, si pone quindi come essenziale l’esigenza di garantire ai danneggiati il risarcimento degli ingenti danni subiti.

Chi paga i danni causati da animali selvatici?

Il soggetto chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fauna selvatica italiana è la regione competente per territorio. Da questa “regola generale” sono escluse, come evidente, tutte le previsioni di specifici indennizzi dovuti (da vari enti di volta in volta indicati da normative locali) in relazione ai casi di danni causati dagli animali selvatici all’agricoltura. Va subito chiarito che questa impostazione è piuttosto recente e costituisce il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale che ha conosciuto varie fasi e opposti indirizzi.

Nello specifico è stata delineata dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 7969 del 2020, seguita anche dalla n. 13848 del 2020 e dalla n. 12871 del 2021. Secondo queste ultime pronunce le Regioni sono chiamate a rispondere per i danni causati dai selvatici ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile. Detta norma stabilisce che: «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

La Regione competente, dunque, una volta fornite dal danneggiato le prove della dinamica dell’evento e del fatto che il danno sia stato causato da un animale selvatico, si potrà liberare esclusivamente dimostrando la sussistenza di un caso fortuito, ovvero un evento esterno imprevedibile e inevitabile. Ciò semplifica e favorisce di molto la posizione del danneggiato, il quale: conosce fin da subito il soggetto contro cui deve agire; deve fornire una prova decisamente semplificata.

Cosa fare in caso di incidenti con animali selvatici?

Il danneggiato, come detto, in forza di questa nuova impostazione, deve dimostrare la dinamica del fatto e il nesso di causalità tra il danno e l’animale selvatico. Deve cioè provare che il pregiudizio subito sia stato causato dalla condotta di un animale che per la normativa vigente rientri all’interno della categoria “fauna selvatica”. Spetterà poi alla Regione chiamata al risarcimento liberarsi dalla responsabilità nei termini sopra detti.

Per fare un esempio concreto e chiarificatore, prendiamo il caso di un sinistro stradale consistente nell’investimento di un cinghiale che attraversa improvvisamente la carreggiata (di certo una delle fattispecie più frequenti). Ove l’animale muoia sul colpo, il danneggiato dovrà immediatamente contattare le Forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri o Polizia Locale…) in modo che effettuino i rilievi del sinistro.

Queste attiveranno poi i servizi veterinari pubblici, i quali dovranno accertare come l’animale, effettivamente selvatico, sia deceduto a causa dell’impatto con il mezzo. Risulterà sicuramente più complesso fornire tale prova nell’eventualità in cui l’animale scappi e non sia possibile individuarlo. In tal caso potranno essere utili eventuali registrazioni di dashcam installate sul veicolo o dichiarazioni testimoniali. Capita anche sovente che sul mezzo rimangano incastrati peli o setole dell’animale fuggito.

Le sentenze chiariscono che «non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato della prova (…) di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida». Una volta acquisito l’adeguato materiale probatorio, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento alla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso.

Breve approfondimento: evoluzione giurisprudenziale in materia

Come ben spiega la sopra citata sentenza n. 13848 del 2020 la materia in esame necessitava di un drastico ripensamento. Gli orientamenti “non sempre univoci”, infatti, in primo luogo non garantivano una chiara individuazione di quale soggetto (privato o pubblico) dovesse rispondere civilmente ed in secondo luogo attribuivano agli enti pubblici dei privilegi non giustificati. A dimostrazione di quanto siano stati forti – nel tempo – questi cambiamenti, si pensi che inizialmente la fauna selvatica era considerata come “res nullius” (letteralmente: “cosa di nessuno”). Di conseguenza, risultava impossibile ottenere un qualsivoglia risarcimento dei danni cagionati dalla medesima.

Soltanto con la Legge 968/1977 gli animali selvatici sono stati dichiarati “patrimonio indisponibile dello Stato”, tutelati nell'interesse della comunità nazionale. Questa legge ha anche assegnato alle Regioni le relative funzioni amministrative. L’impianto normativo descritto è stato successivamente confermato dalla Legge n. 157 del 1992. Nell’ambito di tale quadro, la giurisprudenza aveva costantemente sostenuto che il danno provocato dai selvatici fosse risarcibile soltanto ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Riteneva, infatti, che la presunzione di responsabilità prevista dall’articolo 2052 del Codice Civile non si potesse utilizzare, facendo detta norma esclusivo riferimento agli animali domestici.

Inoltre, i giudici avevano sempre ritenuto improponibile una pretesa di controllo e custodia – da parte dell’ente responsabile – sulla fauna selvatica per via della natura intrinseca della stessa. Risultava assai più complesso anche individuare il soggetto di volta in volta responsabile. Le sentenze, nella gran parte dei casi, ritenevano che dovesse ritenersi responsabile l’ente, «fosse esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, e ciò sia che essi derivassero dalla legge, sia che trovassero la fonte in una delega o concessione».

Le citate pronunce del Supremo Collegio che hanno voluto riordinare la materia hanno fatto chiarezza su entrambe le questioni. Innanzitutto, esse hanno statuito che l’articolo 2052 del Codice Civile sia ben applicabile anche in caso di animali selvatici in quanto la norma prescinde completamente dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale. Essa prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. L’articolo attribuisce la responsabilità non al soggetto che ha un concreto ed attuale controllo sull’animale, bensì a quello che ne trae un’utilità (anche se non propriamente economica).

In secondo luogo, come ampiamente chiarito, hanno individuato nella Regione l’unico legittimato passivo. Ove nel caso concreto emerga una specifica responsabilità di altro ente, sarà la Regione a dover agire in rivalsa nei suoi confronti. L’evoluzione analizzata è certamente da ritenersi apprezzabile in quanto semplifica gli oneri del danneggiato e gli garantisce una maggiore probabilità di ottenere il dovuto risarcimento.

Avatar utente
Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
Sfondo autopromo
Segui Kodami sui canali social
api url views