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15 Marzo 2023
10:20

Cos’è il debarking e perché il taglio delle corde vocali del cane è vietato dalla legge

Il debarking, ovvero il taglio delle corde vocali al cane, è un intervento chirurgico che rende l'animale afono. Se non eseguita per gravi motivazioni mediche, si tratta di una pratica dannosa vietata dalla legge italiana.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane

Il taglio delle corde vocali del cane, chiamato anche debarking, è un intervento chirurgico che rende l'animale afono. Si tratta di una pratica estremamente dannosa, poiché irreversibile: una volta eseguita, impedirà al cane di emettere i propri versi, in misura totale o parziale.

Per capire cosa dice la legge riguardo questa operazione dobbiamo innanzitutto distinguere quando è motivata da una indicazione medica e quando invece da interessi umani che niente hanno a che fare con il benessere dell'animale.

Che cos'è il debarking?

Il debarking (o cordectomia) nel cane è un intervento chirurgico che comporta la rimozione, totale o parziale, delle corde vocali dell’animale. L’operazione può e deve certamente essere effettuata per ragioni mediche quali, ad esempio, la presenza di tumori o gravi infezioni secondo indicazioni veterinarie. Purtroppo però, almeno storicamente, nella gran parte dei casi è stata posta in essere per uno scopo che non riguarda la salute, ovvero quello di impedire ai cani di abbaiare e, quindi, di disturbare l’uomo.

Come ogni intervento chirurgico presenta importanti rischi, tanto più per il fatto che deve essere effettuato in anestesia totale. Vi è di più: i cani mediante i versi emessi comunicano sia con gli altri animali che con gli umani di riferimento. Il fatto di non produrre suoni ostacola fortemente la comunicazione. Ciò determina per lo sfortunato animale delle evidenti difficoltà relazionali, caratteriali, comportamentali che possono anche sfociare in ben più serie problematiche di salute.

Taglio delle corde vocali al cane: cosa dice la legge italiana

Fortunatamente, ormai da diversi anni in Italia l’intervento di debarking non è assolutamente consentito, così come altre operazioni compiute per fini puramente estetici come ad esempio il taglio della coda e delle orecchie. Già l’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 contemplava questo divieto nel proprio articolo 2. Nello specifico, stabiliva il divieto di «interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: recisione delle corde vocali; taglio delle orecchie; taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia».

La previsione è stata ulteriormente rafforzata con l’approvazione da parte del Parlamento della Legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia. Detta Convenzione, al suo articolo 10, prevede che: «gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’esportazione delle unghie e dei denti».

Possono essere autorizzate eccezioni solamente se un veterinario dovesse considerare un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale. Ecco, come sempre fatta la legge (piuttosto vaga) e trovato l’inganno. Molto spesso, infatti, le «ragioni di medicina veterinaria» sono state (e ancora vengono) utilizzate quale scusante per effettuare questi interventi a fini di estetica e per le utilità di cui si è detto.

Ad ogni modo, oggigiorno in Italia chi si rende responsabile di un intervento come quello di recisione delle corde vocali in assenza di necessità mediche (e ci si riferisce sia al pet mate che al veterinario compiacente), commette il delitto di maltrattamento di animali previsto all’articolo 544 ter del Codice penale, secondo cui: «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale».

La normativa sul debarking negli altri paesi

Se abbiamo visto come nel nostro paese (e in tutti quelli europei che aderiscono alla citata Convenzione di Strasburgo del 1987) la pratica di recisione delle corde vocali nei cani (per ragioni differenti da quelle di salute) sia certamente vietata, ve ne sono ancora tanti altri nel mondo in cui questa è perfettamente consentita. Lo è ad esempio in alcuni Stati degli Stati Uniti. Di recente, per fare solo un esempio concreto, ha fatto molto discutere la pronuncia di una Corte d'Appello dell’Oregon (Stato federale statunitense) con la quale è stata ordinata ad una coppia di allevatori di cani di procede alla recisione delle corde vocali degli stessi, accusati di abbaiare eccessivamente e così disturbare i vicini.

Questa divergenza di regolamentazione, che può facilmente portare personaggi senza molti scrupoli ad aggirare le previsioni suddette, ha stimolato nel Parlamento Europeo una interrogazione parlamentare molto interessante (la E-7508/2010) del seguente tenore: «il debarking è un intervento chirurgico eseguito su un cane e volto ad asportare in parte o del tutto le corde vocali dell'animale. Dopo tale intervento il cane non può più abbaiare, né esprimere in altro modo il suo istinto naturale. Diversi paesi europei hanno vietato tale intervento, salvo nei casi in cui esso risulta necessario per motivi veterinari. Purtroppo, gli allevatori eludono detta norma facendo eseguire l'intervento fuori dall'Europa (soprattutto in Canada), o importando cani che hanno già subito il debarking. È la Commissione a conoscenza del problema e intende intervenire? Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di un divieto relativo all'importazione e all'esibizione di cani che hanno subito questo intervento violento e immorale».

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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