Le corse clandestine di cavalli si svolgono ancora al giorno d'oggi, sotto gli occhi di tutti o mentre le città dormono o si stanno svegliando. Sono delle attività delinquenziali organizzate da clan o gruppi malavitosi e vengono consumate su circuiti abusivi o direttamente a cielo aperto su strade pubbliche chiuse al traffico e controllate da giovani delinquenti mentre altri fanno da palo e mentre folle di decine o centinaia di persone fanno il tifo e scommettono su un vincitore.
Queste attività illecite implicano capacità organizzative, operative e di controllo del territorio di non poco conto. Sono diffuse un po’ in tutto il Meridione, ma sono state segnalate anche nel Lazio, nelle Marche e in Emilia-Romagna.
Infiltrazioni mafiose nelle corse clandestine di cavalli e nell'ippica legale
Le corse clandestine, lungamente sottovalutate, rappresentano una plateale manifestazione del potere della criminalità che si appropria del controllo del territorio, oltre ad essere correlate alle scommesse illegali e al rischio per l'incolumità di animali e persone. Contrastare questo delitto, oltre a mettere in salvo gli animali, permette la lotta contro la criminalità organizzata, la tutela sociale e la riconsegna del territorio alla legalità.
Storicamente le organizzazioni criminali sono correlate anche al mondo degli ippodromi, delle scuderie e delle gare ufficiali. Scommesse clandestine, riciclaggio di denaro tramite la compravendita di puledri, gare truccate, intimidazioni e corruzioni, furti di cavalli, somministrazione di sostanze dopanti, compravendita di animali “dismessi” dall’ippica ufficiale per essere (ri)utilizzati nelle corse clandestine, sono solo alcune delle rappresentazioni delle infiltrazioni mafiose in questo mondo.
Numerose sono le indagini concluse negli anni, sia nell’ambito delle corse clandestine che delle infiltrazioni nell’ippica legale. La LAV ci presenta i seguenti numeri raccolti nell’arco di 23 anni: dal 1998 al 2020 incluso sono state denunciate 4.039 persone, sequestrati 1.352 cavalli e 137 corse e gare clandestine sono state bloccate o denunciate. Solo nel 2020 sono stati registrati 12 interventi delle Forze dell’ordine, sono state denunciate 10 corse clandestine, di cui 3 bloccate, 133 persone denunciate di cui 58 arrestate e 48 cavalli sequestrati.
Corse clandestine di cavalli, cosa dice la legge?
I divieti e le sanzioni per questo delitto sono disciplinati dall’articolo 544 quinquies del nostro Codice penale «Divieto di combattimenti tra animali». Contrariamente a quanto recita il titolo, l’articolo non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le «competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica». In tale previsione rientrano quindi le corse clandestine di cavalli, come anche, ad esempio, le corse tra cani nei cinodromi abusivi, in quanto queste situazioni hanno tutte le caratteristiche procurare danni agli animali.
I cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate procurandosi seri danni agli arti, con alto rischio di scivolamento, vi è una totale assenza di paratie laterali o altre protezioni, ai cavalli vengono somministrate sostanze dopanti e anabolizzanti e vige l’utilizzo di fruste, frustini e torcinaso.
Basti pensare che anche negli ippodromi ufficiali accadono numerosi incidenti, anche mortali, nonostante la presenza di accorgimenti strutturali atti a prevenire incidenti e infortuni e la presenza di medici veterinari esperti di cavalli sportivi e del settore ippico.
Gli incidenti sui circuiti abusivi sono frequenti e quando il cavallo subisce seri danni o muore è abbandonato sul posto o nelle campagne, oppure viene macellato abusivamente.
Le sanzioni previste
La pena prevista dall’articolo 544 quinquies del C.p. per chi promuove, organizza o dirige queste competizioni è «la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro»; con la pena aumentata da un terzo alla metà se le attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o altro materiale contenente scene o immagini delle stesse.
I proprietari e i detentori degli animali impiegati nelle competizioni non autorizzate vengono invece puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 5.000 a 30.000 euro, come anche coloro che li allevano o allenano.
L’articolo 544 quinquies prevede anche che «chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro». Sezione molto importante per la magistratura.
È quindi possibile il concorso con il reato previsto dall'art. 4 della legge 401 del 1998, «Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa». Ne consegue che la polizia giudiziaria, oltre ad accertare il reato di cui all’art. 544 quinquies in relazione alle scommesse, deve accertare anche le eventuali violazioni a questa legge, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, comma 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, comma 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, comma 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, comma 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art, 4, comma 4 ter). Si tratta però di mere contravvenzioni.
Nell'ambito delle investigazioni, quasi sempre si aggiunge, in concorso, al delitto di corse clandestine anche quello di maltrattamento animale (art. 544 ter, comma 1) e di somministrazione di sostanze dopanti (art. 544 ter, comma 2).