Gli animali da compagnia, i sinantropi, i selvatici ma anche gli animali utilizzati a fini di reddito popolano numerosi le nostre città e gli ambienti extraurbani e rurali. La coesistenza con le più svariate specie di animali richiede a noi umani di agire secondo i criteri della convivenza responsabile, per poter preservare gli ecosistemi, la qualità di vita degli animali e inevitabilmente la nostra.
Ad oggi però, il maltrattamento a danno degli animali è ancora una piaga della società umana, si manifesta in svariate forme ed è sempre più sotto l'occhio del mirino dei media, della magistratura e delle persone tutte.
Ma quali sono le disposizioni vigenti in Italia per i casi di maltrattamento e uccisione di animali? Queste norme sono previste dal Codice penale italiano, precisamente nel titolo IX bis. Vediamole insieme.
La legge 189/2004 che cambiò il panorama italiano
Nel 2004, la legge n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"” inserisce all'interno del Codice penale il titolo IX bis sui “delitti contro il sentimento per gli animali”.
Il valore semantico del titolo è molto importante: sottolinea la differenza tra il concetto di sentimento per gli animali e sentimento degli animali e ci ha portato a riflettere su come la protezione di questi sia rimandato al sentimento di pietà dell’uomo verso di loro e non la protezione dei loro sentimenti.
Il titolo IX bis introduce i delitti per l’uccisione di animali (Art. 544 bis), il maltrattamento di animali (Art. 544 ter), gli spettacoli e le manifestazioni vietate (Art. 544 quater) e il divieto di combattimenti tra animali (Art. 544 quinquies).
Tutte le disposizioni del titolo IX bis del Codice penale non si applicano però ai casi previsti dalle Leggi speciali in materia di: caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali.
Le disposizioni contenute in questo Titolo del Codice stabiliscono, oltre alle condotte incriminate, le rispettive sanzioni. Tali sanzioni, sono poi state inasprite nel 2010 grazie alla Legge 201/2010 (Testo della Legge 201/2010).
Articolo 544 bis e ter: Uccisione e maltrattamento di animali
I primi due articoli (544 bis e ter) esplicitano come la tutela degli animali non sia garantita in senso assoluto, ma solo in presenza di determinate condizioni quali la “crudeltà e l'assenza di necessità” della condotta. I due articoli citano rispettivamente: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” e “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. Inoltre, il 544 ter prevede la stessa pena per chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena per il maltrattamento aumenta della metà se dalla condotta ne deriva la morte dell’animale.
In questo articolo le caratteristiche etologiche degli animali sono determinanti nell’inquadramento del reato ma una riflessione importante in questo contesto è come sia possibile stabilire cosa sia “insopportabile” per un animale. Una condotta, o più di una condotta di quelle citate tra sevizie, comportamenti, fatiche o lavori non devono indiscriminatamente essere relazionate con il concetto di insopportabilità da parte dell’animale. In primo luogo, tale concetto è di davvero difficile valutazione ma ci fa riflettere anche sulla soggettività degli individui e della capacità di ognuno di far fronte a un problema. Un esempio pratico per capire: legare al collo di un cane una catena di 8 kg di peso è sicuramente insopportabile per un Chihuahua ma potrebbe essere sopportabile, nonostante il dolore e la sofferenza generati, da un Mastino. Ciò però non fa differenza in termini di condotta: ovvero l’azione di mettere al collo di un cane una catena di tale peso.
Articolo 544 quarter: Spettacoli e manifestazioni vietate
L’articolo 544 quarter stabilisce la pena per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena per tale reato è la reclusione da quattro mesi a due anni cui si somma la multa da 3.000 a. 15.000 euro. Nel caso in cui a queste condotte sono connesse scommesse clandestine o profitti, o se ne deriva la morte dell'animale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Come abbiamo già anticipato, queste disposizioni non si applicano però alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate o alle attività circensi. Queste attività sono regolate da leggi speciali in materia di animali e, purtroppo, anche in presenza di evidenti danni provocati agli animali o di dimostrabile maltrattamento animale esulano dalle specifiche del Codice penale.
Probabilmente un paese evoluto dovrebbe rivedere attentamente questa distinzione e garantire il benessere animale, e la totale assenza di sofferenza in tutte le circostanze e in tutte le situazioni in cui gli animali vengono “utilizzati”.
Articolo 544 quinquies: Combattimenti tra animali
I combattimenti tra animali sono di particolare interesse per il legislatore. La pena per queste condotte è infatti più elevata, prevedendo la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.
La motivazione di base risiede nella potenziale implicazione della criminalità organizzata in tali attività. Inoltre ciò che preoccupa particolarmente, tanto da prevedere l’aumento della pena da un terzo alla metà, sono: la presenza di minorenni, la presenza di persone armate, la riproduzione di scene video o immagini dei combattimenti o delle competizioni.
Si fa divieto, inoltre, di allevare e addestrare animali da destinare alla partecipazione ai combattimenti, in questo caso la pena corrisponde alla reclusione da tre mesi a due anni e alla multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori di questi animali, se consapevoli e consenzienti e agli organizzatori o a coloro che scommettono, anche se non presenti durante gli eventi.