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8 Marzo 2024
11:00

Come sono cambiati i diritti degli animali con la riforma della Costituzione

Il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge Costituzionale n. 1 del febbraio 2022, che per la prima volta ha introdotto nella nostra Carta Costituzionale la parola "animali". Non si tratta di un evento rivoluzionario, ma qualcosa è cambiato.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane pastore

Quella del 9 marzo 2022 è una data di grande importanza per il mondo della tutela degli animali. Si tratta del giorno in cui è entrata in vigore la Legge Costituzionale n. 1 del febbraio 2022, ovvero la legge che per la prima volta ha introdotto nella nostra Carta Costituzionale la parola «animali».

Il momento è stato atteso e celebrato da tanti. A due anni esatti di distanza, però, occorre chiedersi se davvero questa novità abbia apportato dei miglioramenti in materia e se di fatto siano davvero cambiati (in meglio) i diritti degli animali. Come si vedrà a seguire, la riforma va vista necessariamente in prospettiva. Non si tratta certo di un intervento deciso e rivoluzionario ma, piuttosto, di un passetto simbolico e culturale, che – se seguito da altri – risulterà decisivo in una visione di lungo periodo.

Come sono entrati gli animali in Costituzione?

L'ingresso degli animali nella Carta fondamentale del nostro Stato è avvenuto (in punta di piedi) attraverso una modifica dell'articolo 9 della stessa. Questa norma in precedenza era formata da due soli commi che così recitavano: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

La riforma ha introdotto un terzo capoverso per cui, la Repubblica: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Una bellissima dichiarazione di intenti, anche futuri, con riguardo all'ambiente, alla biodiversità ed agli ecosistemi, seguita dalla frase che contiene per la prima volta – come detto – il termine «animali». Va subito chiarito che tanto è importante la presenza di detta parola quanto è limitata la portata dell'innovazione che riguarda proprio gli animali. Il legislatore si è infatti limitato a introdurre quella che tecnicamente viene definita una riserva di legge in favore dello Stato. Detta in parole molto semplici: dal momento dell'entrata in vigore della legge in esame solo lo Stato può (e deve) disciplinare «i modi e le forme della tutela degli animali», non potendo delegare questa attività ad altri enti.

Nessun riferimento, quindi, al fatto che gli animali siano esseri senzienti e non oggetti né, tantomeno, all'importanza del legame tra le persone e gli animali con cui coabitano quotidianamente. Insomma, parrebbe davvero poca cosa a confronto di quanto già elaborato dalla normativa comunitaria (art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che riconosce espressamente agli animali la natura di "esseri senzienti", così come parrebbe poca cosa rispetto a quanto già raggiunto dalle costituzioni di altri Paesi.

Una riforma, per la verità, poco coraggiosa anche rispetto a precedenti disegni di legge depositati in Parlamento anche in anni precedenti, come quello presentato in senato nel dicembre 2014 che prevedeva l'introduzione, sempre all'interno dell'articolo 9, del seguente comma: «Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche».

Cosa cambia, quindi, per i diritti degli animali?

Sebbene il passaggio in esame, per le ragioni dette, appaia assai poco incisivo, lo stesso potrà assumere (e dovrà assumere) fondamentale rilevanza per due ordini di ragioni. La prima è la sua collocazione. Una riserva di legge statale avrebbe infatti trovato miglior posizionamento nell'ambito dell'articolo 117 della Carta fondamentale. La scelta è stata invece quella di inserirla tra i "principi fondamentali della Costituzione".

La seconda è una motivazione terminologica. Il legislatore ha volutamente distinto gli animali dai più generali ecosistemi, a voler rimarcare l'importanza dei primi e la necessità di una loro tutela. La novella costituzionale – che va ad inserirsi in un quadro di mutata sensibilità sociale verso la tematica "benessere degli animali" – non può quindi ritenersi superflua ed improduttiva di effetti concreti, a patto che non la si giudichi nel breve periodo (anche perché in questi quasi due anni ben poco è stato fatto). Andrà valutata in prospettiva. Risulterà senza dubbio decisiva sia per condizionare la futura produzione di norme a tutela degli animali (esigenza oramai cristallizzata) e sarà fondamentale nell'orientare le interpretazioni che i giudici daranno alle norme.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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