La passeggiata in compagnia del proprio cane è un momento piacevole ed importante nel quale, però, ogni pet mate è chiamato a rispettare poche e semplici norme. Queste hanno lo scopo di mettere in maggior sicurezza persone e animali e consentono allo stesso pet mate di limitare i rischi ed evitare gravi conseguenze. La normativa nazionale e quelle locali, infatti, stabiliscono differenti sanzioni per la violazione di dette regole. A seconda delle circostanze il conduttore del cane che causi dei danni può risponderne in sede civile ma anche in quella penale.
Le regole per portare il cane a passeggio
Sempre più di frequente, a causa del comportamento irresponsabile ed illecito di alcuni pet mate, una tranquilla passeggiata in compagnia del proprio cane, da momento di svago e serenità, rischia di trasformarsi in una situazione pericolosa e, talvolta, tragica. Eppure basterebbe davvero poco per evitare simili epiloghi. Sarebbe sufficiente rispettare, se non quelle di buonsenso, quantomeno le poche e semplici regole dettate dalla normativa nazionale in relazione all’uso di guinzaglio e museruola.
Questa normativa è sempre stata piuttosto scarna e sino a qualche anno fa l’unico testo che si occupava di guinzaglio e museruola era un regolamento di polizia veterinaria risalente al 1954 (DPR dell'8/2/1954 n. 320), il quale imponeva “l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio” quando si fossero trovati nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e “l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto”. Di recente tali regole sono state aggiornate attraverso l’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013 (“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”).
L’ordinanza citata si apre chiarendo subito con il primo articolo che: “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Prosegue stabilendo che “chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo”. Ancora, tra le altre cose, proprio in riferimento alla passeggiata, prevede che “ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane” sono tenuti a:
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
Infine, mette in chiaro come sia fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Dette previsioni, che valgono su tutto il territorio italiano, sono poi implementate territorialmente dal leggi regionali e regolamenti ed ordinanze comunali.
Come si può notare emergono alcuni concetti fondamentali.
Il proprietario di un cane è colui che risponde in sede civile (e talvolta anche in quella penale) se il proprio animale causa danni a terzi. Se una persona si assume il compito di accudire il cane di altri, a sua volta, si fa carico di importanti doveri e responsabilità. Durante la passeggiata, se ci si trova in un’area urbana e in un qualunque luogo aperto al pubblico il cane deve essere obbligatoriamente condotto mediante l’uso di un guinzaglio di lunghezza non superiore ad un metro e mezzo. Va peraltro precisato – come emerge da importanti sentenze – che il guinzaglio si rivela assai importante anche in tutti gli altri luoghi; in caso di aggressioni a persone o animali, infatti, il pet mate non è esentato dalle proprie responsabilità.
Con riguardo alla museruola, non sussiste l’obbligo di farla indossare sempre, bensì soltanto di portarla con sé (potrebbe verificarsi una situazione di pericolo che la rende necessaria o può esserci una specifica richiesta da parte delle autorità). La normativa, infine, non risultando sufficiente una banalissima regola di buonsenso e rispetto, è anche costretta a imporre il dovere di raccogliere le deiezioni e lavare l’urina dei cani in passeggiata.
Quali sanzioni rischia chi viola queste regole
I pet mate che violano le semplici regole riportate nel paragrafo precedente vanno incontro a importanti responsabilità e sanzioni.
Innanzitutto, se durante la passeggiata un cane (e solitamente ciò avviene quando viene lasciato libero senza guinzaglio) aggredisce una persona, il suo custode è chiamato a risarcire il danno; parliamo di cifre che si fanno subito importanti e arrivano anche alle decine di migliaia di euro con lesioni di media gravità. I pet mate rischiano, ancora, una condanna in sede penale per lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo. Il risarcimento è previsto anche se le lesioni sono provocate ad altri animali o qualora vi siano danni a beni di proprietà di terzi.
Possono poi essere soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato uso del guinzaglio e per non avere con sé la museruola. L’articolo 672 del Codice Penale, intitolato “Omessa custodia e malgoverno di animali” stabilisce che “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”. Questa condotta in passato costituiva addirittura una fattispecie di reato ma successivamente è stata depenalizzata.
Sanzioni amministrative pecuniarie sono previste anche in caso di mancata raccolta degli escrementi e omessa pulizia delle urine. In tali circostanze si può persino configurare il reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui” previsto dall’articolo 639 del Codice penale con il fine di punire “chiunque (…) deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui”. La pena diviene abbastanza severa “se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati” o “se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico”. Nei casi di recidiva può arrivare alla reclusione da tre mesi a due anni e alla multa fino a 10.000 euro.