Un cacciatore di Pinerolo, in provincia di Torino, è stato denunciato per attività venatoria in una zona vietata perché dedicata la ripopolamento e alla cattura di fauna selvatica. I Carabinieri forestali con la polizia locale hanno perquisito la casa, sequestrando una decina di fucili e ritirandogli il porto d’armi. Ora rischia l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda che può arrivare a 1.549 euro.
Fabrizio Bonetto, guardia venatoria volontaria e delegato LAC ( Lega Anti Caccia) di Torino, spiega a Kodami: «A dicembre era stato sorpreso durante alcuni controlli che regolarmente facciamo sul territorio: stava cacciando in una zona vietata. Nell'area la fauna selvatica maggiormente presente è costituita da cinghiali, caprioli e lepri».
«Le Zone di Ripopolamento e Cattura – specifica Bonetto – sono aree individuate specificamente per incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, determinare il ripopolamento, consentire la cattura delle specie cacciabili per il reinserimento in altre zone di protezione».
Le pratiche di caccia con metodi e strumenti contrari alla legge, cattura di specie protette, caccia in periodi o orari non consentiti o in aree di particolare pregio ambientale in Italia sono purtroppo ancora molto diffuse. Sono le Regioni che di volta in volta stabiliscono i territori in cui è consentito esercitare l’attività venatoria e la pianificazione.
La stagione è soggetta alla restrizione temporale stabilita dalla Legge quadro, come attuazione della Direttiva 79/409CEE e della Convenzione di Berna. Di norma l'attività della caccia può essere svolto solo dalla terza settimana di settembre fino al 31 gennaio. Le singole Regioni stabiliscono però un calendario più dettagliato per le singole specie cacciabili e il relativo periodo venatorio. In deroga alla Legge nazionale, le Regioni possono anche proporre delle pre-aperture (massimo dal primo di settembre) e post-chiusure (massimo fino al 10 di febbraio).