L’avvelenamento di animali domestici e selvatici e i rispettivi tentativi mediante l’apposizione di bocconi avvelenati sono fenomeni gravissimi ed ampiamente diffusi in Italia, di emergente importanza e fonte di indignazione pubblica. I dati ufficiali disponibili rappresentano solo la punta dell’iceberg di un quadro descritto da migliaia di decessi ogni anno e un numero preoccupante di rinvenimenti di bocconi avvelenati, in ambiente urbano, rurale e selvatico.
Il fenomeno dell’avvelenamento è maggiormente percepito dall’opinione pubblica quando si verifica nelle aree urbane, quando ad essere colpiti sono i nostri pet o gli animali sinantropi come i gatti di colonia o cani vaganti, cui conseguono solitamente denunce alle autorità giudiziarie.
Le vittime appartenenti alla fauna selvatica restano invece generalmente, più o meno, sottostimate. Vittime dirette dell’ingestione delle esche o indirette per il consumo di animali avvelenati che rientrano nella catena alimentare. Insomma, una strage preannunciata, complessa e pericolosa anche per la salute e l’incolumità pubblica.
Chi avvelena gli animali?
I principali motivi per cui gli avvelenatori si mettono all’opera sono:
- Scopo venatorio con il fine di eliminare i predatori naturali degli animali venabili (es. lupo per la caccia al cinghiale);
- Eliminare i cani da tartufo di raccoglitori concorrenti;
- Eliminare i grandi predatori culturalmente percepiti come nemici dell’uomo e predatori del bestiame (lupo);
- Eliminare i gatti liberi di colonia o i cani vaganti, considerati un problema per il decoro urbano;
- Eliminare altri animali sinantropi come piccioni o altri animali che popolano le nostre città e i parchi urbani;
- Scopo intimidatorio o di vendetta per motivi personali, familiari o di vicinato;
- Motivazione antisociale senza nessuno scopo specifico tra quelli anteriormente citati.
È interessante sapere, inoltre, che il profilo dell’avvelenatore è per lo più di tipo seriale; l’avvelenatore reitera e ritualizza questo comportamento. Indiscutibile sintomo di disturbo sociale, il comportamento seriale può potenzialmente agevolare la ricerca del colpevole in caso di investigazioni.
Anche a livello geografico vi possono essere delle costanti. Numerose aree, tecnicamente definite “hotspot”, sono infatti particolarmente e costantemente interessate dal fenomeno.
Come vengono avvelenati gli animali?
Le modalità di avvelenamento possono essere svariate. Generalmente gli avvelenatori si ingegnano nei preparativi dei bocconi, tramite l’utilizzo di una materia prima particolarmente appetibile per gli animali, come la carne cruda o parti di animali, che viene mischiata o imbottita con prodotti altamente tossici e letali.
La lista completa delle molecole maggiormente utilizzate, e le rispettive schede tecniche riportanti le caratteristiche del tossico, le modalità d’azione a livello organico, i segni clinici presentati dall’animale e le lesioni anatomo-patologiche riscontrate sui cadaveri, sono descritte nel portale avvelenamenti istituito presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana.
Tra i più importanti ritroviamo, ad esempio, diversi tipi di pesticidi (carbamati, fosforati e clorurati), molluschicidi come la metaldeide, erbicidi come il paraquat e il diquat, altri veleni come il cianuro, l’arsenico e i composti arsenicali.
Alcune molecole storicamente usate, come la stricnina, sono entrate un po' in disuso a causa della loro minore reperibilità sul mercato, mentre altre, come la metaldeide e i rodenticidi anticoagulanti, restano in top list.
Oltre all’avvelenamento di tipo “tossico/chimico” esiste l’orribile fenomeno delle esche “meccaniche”. Ebbene sì, pur di danneggiare gli animali, questi individui preparano esche contenenti chiodi, spilli, viti, pezzi di vetro, fili di ferro, ami; materiali che possono causare lesioni e perforazioni subdole agli organi interni dell’animale fino a causarne la morte.
Cosa dice la legge e cosa rischia chi avvelena gli animali
L’utilizzo dei bocconi avvelenati era legalmente consentito fino agli anni ’70. Il Regio Decreto n. 1016 del 1939 autorizzava l’utilizzo dei bocconi avvelenati, ma anche di altri strumenti di cattura e uccisione di animali, come lacci, tagliole e trappole, per il controllo della fauna selvatica considerata “nociva”.
Successivamente, prima con il Decreto Ministeriale 22 novembre 1976 riguardante la protezione del lupo e il divieto di utilizzo dei bocconi avvelenati, e poi con le Legge n. 968 del 1977 sulla disciplina dell’attività venatoria, l’impiego di veleni diventò illegale su tutto il territorio nazionale, come anche l’utilizzo degli strumenti di tortura precedentemente menzionati.
La Legge n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ne conferma i divieti e ne stabilisce le sanzioni, di tipo contravvenzionale.
L’approvazione della Legge 189/04 e relativo Titolo IX bis del Codice penale inasprisce il reato di uccisione e maltrattamento di animali fornendo un ulteriore strumento di repressione dell’uso di bocconi avvelenati e identificando il reato come delitto. Gli articoli 544 bis e ter del Cp trovano applicazione qualora un caso di avvelenamento doloso provochi la morte di un animale o anche solo lesioni o sofferenze.
In seguito alla continua morte di animai selvatici anche nei Parchi nazionali e alla percezione che il fenomeno dell’avvelenamento doloso anche degli animali domestici avesse assunto ormai dimensioni incontrollate sull’intero territorio nazionale, fu emanata, nel Dicembre del 2008, l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
L’O.M. successivamente più volte modificata, e prorogata nella sua ultima versione nel luglio 2021, individua l’iter procedurale in caso di rinvenimento di esche, di animali avvelenati o di cadaveri, indica gli strumenti operativi per le Forze di Polizia e la Polizia Locale, stabilisce che il Sindaco ha il compito di bonificare l’area interessata e conferisce ruoli e competenze ai veterinari liberi professionisti e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Le sanzioni per chi arreca lesioni o causa la morte di un animale tramite avvelenamento e per chi prepara, detiene e utilizza esche e bocconi avvelenati, sono previste dal quadro normativo descritto. Ad esse si aggiungono in concorso le sanzioni previste dai seguenti articoli del Codice penale:
- art. 638 “Uccisione e danneggiamento di animali altrui”;
- art. 674 “Getto pericoloso di cose”;
- art. 727 bis “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”;
- art. 440 “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”.