Gli ultimi decenni hanno visto una crescita costante del numero di animali che abitano nei condomìni italiani. Una convivenza sempre più stretta ed affettuosa che oltre a mutare la sensibilità sociale ha già avuto effetti dirompenti sulla normativa vigente. Infatti, nel 2012 il legislatore è intervenuto sul codice civile – in particolare sull’art. 1138 c.c. – stabilendo che le norme del regolamento condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Una regoletta tanto breve quanto importante che, sebbene appaia chiara, necessita di una più attenta analisi.
Cosa si intende per animali domestici?
In primo luogo è essenziale chiarire cosa si intende con l’espressione “animali domestici”, anche perché si cade sovente nell’errore di pensare soltanto a cani e gatti. In realtà come vedremo a seguire, la categoria è ben più affollata. Per il vocabolario Treccani sono domestici tutti quegli animali che “vivono permanentemente con l’uomo, il quale li nutre, li protegge, ne regola la riproduzione, e li utilizza nelle loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari”.
Rientrano dunque nel gruppo sia gli animali da fattoria o da reddito che quelli da compagnia.
Evidentemente, la norma in esame quando parla di animali domestici vuole intendere soltanto gli animali da compagnia o d’affezione.
La Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 considera da compagnia “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia”.
In Italia il Dpcm del 28 febbraio 2003 fa rientrare in questa categoria “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet‐therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità”. Si tratta, come si può notare, di definizioni volutamente generiche ed aperte ad un’eventuale ulteriore evoluzione di abitudini. Se si vuole entrare più nel dettaglio e comprendere a quali specie ci si riferisca, si può invece prendere a riferimento il Regolamento n. 998/2003/CE, che considera nello specifico animali da compagnia: cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostacei); pesci tropicali decorativi; anfibi e rettili; uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee); roditori e conigli domestici.
Insomma, come accennato, non solo cani e gatti ma una miriade di specie diverse.
Cosa dice la legge sugli animali domestici in condominio
Chiarito a quali animali si riferisca la norma, da una sua prima lettura, parrebbe che nessun regolamento condominiale possa limitarne la presenza in condominio.
In realtà, non è così per tutti i Giudici. Anzi, la giurisprudenza maggioritaria effettua una distinzione tra regolamento avente natura contrattuale e decisioni assembleari. Soltanto il regolamento contrattuale (quello originario, abitualmente predisposto dal costruttore) può vietare il possesso e la detenzione in condominio di animali domestici. Le seconde assolutamente no! Ciò significa che nel caso in cui l’assemblea condominiale stabilisca, contro il volere di un condòmino, che non si possano detenere animali domestici nel condominio, questi potrà sempre impugnare la decisione e farla dichiarare nulla.
La stessa previsione, al contrario, è considerata valida se risultante da una clausola del regolamento condominiale avente natura contrattuale. In tal caso, però, va chiarito un aspetto fondamentale: il regolamento contrattuale può essere modificato soltanto all’unanimità. Dunque:
– se ci si appresta ad acquistare un un nuovo appartamento in condominio, si potrà valutare in anticipo cosa prevede il suo regolamento in merito alla convivenza con gli animali. Se dovesse vietarla si può sempre decidere di non procedere con l’acquisto.
Se, diversamente, non dovesse prevedere tale divieto, si può comprare con tranquillità. Detto divieto non potrà essere introdotto senza il consenso di tutti.
Quale comportamento è richiesto ai pet mate in condominio?
Il fatto che sia possibile detenere animali in condominio non esime il pet mate da una serie di doveri e responsabilità:
– in primo luogo, occorre ricordare come con riferimento alle parti comuni (es. scale, ascensore, cortile, ecc.) trovi applicazione l’articolo 1102 del Codice Civile, che stabilisce come ogni condomino possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, negli spazi in discorso il pet mate deve far sì che la presenza del proprio animale da compagnia non costituisca in alcun modo un limite al diritto di utilizzo degli altri.
– Deve poi evitare che i propri animali producano rumori molesti (tipico è il caso di un abbaio continuo dei cani nelle ore notturne o del riposo). Questi possono produrre spiacevoli conseguenze in vari ambiti. Nel nostro codice penale, infatti, esiste una norma che punisce con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro chi, suscitando o non impedendo gli “strepiti di animali”, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
I versi eccessivi hanno anche dei risvolti di natura civilistica. Se infatti viene accertato che superino la “normale tollerabilità”, il danneggiato ha diritto ad ottenerne la cessazione e a vedere risarciti i danni subiti, tra cui quelli non patrimoniali: ad esempio, danno biologico e morale.
– Il pet mate, ancora, deve evitare che la presenza degli animali produca odori “molesti” e deve sempre ripulirne le deiezioni.
Concludendo, quella tra persone e animali domestici in condominio è certamente una convivenza possibile. Lo è anche per la nostra legge (salvo situazioni eccezionali che, come visto, si possono comunque “scansare”).
Ovviamente, essendo ormai oltre sessanta milioni gli animali che vivono nelle case degli Italiani (uno per ogni abitante), per evitare il caos completo, è necessario comportarsi in maniera rispettosa sia delle norme giuridiche vigenti, sia di quelle del buonsenso e del rispetto.