A luglio la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco animale del Ministero della Salute ha diffuso una grande notizia. Presto sarà attiva l’Anagrafe Nazionale degli Animali d’Affezione. Ma cosa vuol dire precisamente? Non ne avevamo già una?
Ebbene no! In Italia attualmente esiste l’Anagrafe degli Animali d'Affezione, e proprio nella parola “Nazionale” esiste la differenza sostanziale.
Ma partiamo dal principio passando in rassegna la sua storia e mettendone in evidenza i gravi punti critici.
Cos'è l'Anagrafe Animali d’Affezione in Italia, partendo dall’Anagrafe Canina
La banca dati per la registrazione dei cani fu inizialmente introdotta nel 1991 grazie alla legge 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che prevedeva l’obbligo di identificazione dei cani mediante tatuaggio applicato nell’interno coscia del cane o all’interno del padiglione auricolare. In quegli anni era già stata quindi riconosciuta l’importanza dell’identificazione dei cani come strategia di controllo dello smarrimento e l’abbandono, ma la misura introdotta era ancora troppo limitante. In quegli anni la tecnologia non permetteva ancora l’identificazione telematica e i controlli erano condizionati dalla poca praticità di lettura dei tatuaggi.
Nel 2003 arriva quindi l’Accordo Stato-Regioni “sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” che introduce l’obbligo di identificazione dei cani mediante microchip a decorrere dal 1° gennaio del 2005 ed istituisce la banca dati informatizzata, su base regionale, per la registrazione dei chip. Nasce così l’Anagrafe Canina su base regionale. Per il presente Accordo, le singole anagrafi territoriali devono anche garantire una connessione con la Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, che è però solo un indice dei microchip, dove quindi non convogliano tutte le informazioni di tracciabilità dei relativi pet mate.
Nel 2008 arriva poi l’Ordinanza contingibile e urgente “concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina” che dà maggiori dettagli sull’identificazione dei cani. Questa specifica l’obbligatorietà dell’identificazione nel secondo mese d’età dell’animale (entro quindi i 60 giorni di vita) che può essere effettuata da veterinari pubblici, presso i Sevizi Veterinari delle ASL, e da veterinari libero-professionisti abilitati ad accedere all'Anagrafe Canina Regionale che, contestualmente all’applicazione del chip, devono quindi registrare i dati del cane e del pet mate nella banca dati.
Nel 2013 arriva poi un nuovo Accordo Stato-Regioni “in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione” che ribadisce quanto già disposto precedentemente e aggiunge le disposizioni basiche rispetto all’identificazione dei gatti. Si inizia a parlare allora di Anagrafe degli Animali d’Affezione, piuttosto che di Anagrafe Canina.
Per ciò che riguarda i gatti, nonostante l’ormai riconosciuta importanza, l’identificazione e la registrazione dei gatti di proprietà sono ancora su base volontaria nel nostro Paese. Lo stesso Accordo riporta invece “che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione a nome del Comune competente per territorio”. In termini tecnici esiste però un problema riguardo l’identificazione dei gatti di colonia perché, se da un lato, in termini normativi non è specificato l’obbligo di inoculazione del microchip ci si domanda come poter introdurre in Anagrafe i dati degli animali. Ricordiamo, inoltre, che i gatti di colonia sono piuttosto identificati mediante il taglio della punta dell’orecchio (apicectomia), pratica che li rende visivamente identificabili riportata in apposite Linee Guida ministeriali.
I punti critici dell’identificazione degli animali d’affezione in Italia
L’identificazione di cani e gatti in Italia presenta attualmente dei punti critici. Questi sono principalmente:
- l’assenza di un data base nazionale;
- la non obbligatorietà dell’identificazione dei gatti;
- la non obbligatorietà di apposizione del microchip in sede di visita veterinaria.
Andiamo per parti.
Sappiamo che è stata diffusa la notizia per la quale l’Anagrafe degli Animali d’Affezione diventerà presto (speriamo presto) su base nazionale. Al momento ogni animale identificato mediante microchip viene registrato in un data base territoriale (a livello di Regione) e quindi, in caso di lettura del dispositivo mediante apposito lettore, i dati della persona responsabile dell’animale sono consultabili solo dalle autorità territorialmente competenti (veterinari del Servizio Veterinario pubblico, veterinari libero professionisti abilitati, Polizia Municipale e personale dei canili). Ciò implica che se un cane registrato in una Regione è ritrovato in un altro territorio, il personale non potrà risalire alla persona responsabile, ma piuttosto dovrà fare dei passaggi intermedi che allungano o impediscono il processo, come contattare l’ASL o un altro veterinario del territorio di provenienza del cane. Questi passaggi generano quindi un intoppo nella fluidità della tracciabilità dell’animale e del suo umano di riferimento. Intoppo facilmente superabile grazie all’introduzione della banca dati nazionale.
Altro punto critico fino ad ora riscontrabile, ma che sarà regolato dalla futura normativa insieme alla costituzione dell’Anagrafe nazionale, è l’identificazione su base volontaria dei gatti di proprietà. Sappiamo che i gatti possono girovagare percorrendo grandi distanze e siamo anche testimoni di smarrimenti o abbandoni. Anche per i gatti il microchip è quindi un essenziale strumento per garantire il ricongiungimento dell’animale con la sua famiglia. Numerosi gatti di famiglia sono spesso catturati durante le campagne di sterilizzazione per il controllo delle colonie feline. L’obbligatorietà dell’identificazione potrebbe quindi prevenire questi problemi gestionali, convertendosi in uno strumento di tutela per il benessere animale oltre che contribuire a una minore spesa pubblica per la sterilizzazione di gatti che non dovrebbero invece rientrare nei programmi di sterilizzazione e reintroduzione sul territorio. In questa evenienza, e nella peggiore delle ipotesi, in caso di sterilizzazione di un gatto di proprietà la persona di riferimento potrebbe addirittura muovere accuse verso l’associazione locale o la ASL per essere intervenuti sull’integrità fisica dell’animale, senza che l’autorità possa invece impugnare il mancato adempimento di un obbligo di legge, ovvero dell’identificazione dell’animale. L’obbligatorietà dell’identificazione dei gatti si rivela quindi essere uno strumento davvero necessario sotto molteplici aspetti.
Abbiamo anche citato la non obbligatorietà di apposizione del microchip in sede di visita veterinaria. Ciò vuol dire che i veterinari libero professionisti in Italia non sono obbligati ad apporre il chip agli animali che, in sede di lettura ne fossero sprovvisti. Piuttosto devono mettere al corrente il pet mate riguardo all’obbligo normativo, misura davvero blanda se non seguita da un’azione diretta. I veterinari devono inoltre avvisare il Servizio Veterinario in caso di mancanza (o illeggibilità) del chip. Circostanza che crediamo essere alquanto sporadica.